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AVVIO DEL SUPERBONUS 110 PER CENTO E NORME ATTUATIVE

Con L. 17 luglio 2020, n. 77, è stato convertito in legge il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto Rilancio, che ha istituito con l’art. 119 il c.d. superbonus al 110 per cento, vale a dire la detrazione al 110 per cento per taluni interventi ecobonus e sismabonus le cui spese sono sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Pubbl. il 02 ottobre 2020 ore 05:43

Il medesimo decreto, con l’art. 121, ha inoltre disciplinato la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione, per il c.d. “sconto” in fattura, da parte del fornitore, o la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Tale opzione si applica, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, non solo alla detrazione superbonus, ma anche alle principali detrazioni preesistenti (ristrutturazioni edilizie, ecobonus e sismabonus di cui agli artt. 14 e 16, D.L. n. 63/2013, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per al ricarica di veicoli elettrici).
 
Nel corso del mese di agosto sono stati altresì emanati una serie di decreti e provvedimenti, recanti le disposizioni attuative del superbonus, e precisamente
- Il D.M. 3 agosto 2020, c.d. decreto “asseverazioni ecobonus”,
- Il D.M. 6 agosto 2020, c.d. decreto “requisiti ecobonus”,
- Il D.M. 6 agosto 2020, n. 329, con le attestazioni ed asseverazioni in materia di sismabonus,
- Il Provv. Ag. Entrate 8 agosto 2020, con le modalità per l’esercizio delle opzioni.
 
Per quanto concerne il sismabonus , sono ammesse alla detrazione del 110 per cento le spese sostenute nel periodo suindicato e su edifici ubicati nelle zone di rischio sismico 1, 2 e 3, per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, vale a dire per gli stessi interventi ammessi al sismabonus con le aliquote dal 50 all’85%; come già osservato la nuova disciplina non distingue in relazione all’entità della riduzione del rischio sismico, ammettendo quindi (taluni) interventi anche se non realizzano la riduzione di almeno 1 o 2 classi di rischio.
 
Per quanto concerne i requisiti soggettivi il beneficio si applica agli interventi effettuati:
 - dai condominii;
 - dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10, che tuttavia non si applica agli interventi sismabonus;
 - dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dai soggetti assimilati,
 - dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci,
 - dalle Onlus, OdV ed APS,
 - dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per gli interventi sugli spogliatoi.
 
Il suddetto comma 10 limita il beneficio agli interventi ecobonus realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
Al riguardo l’agenzia delle entrate con circ. 8 agosto 2020, n. 24, ha riferito il beneficio, nel caso di condominii, a quelli residenziali, vale a dire a quelli nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento; in tal caso sono ammessi alla detrazione per i lavori sulle parti comuni tutti i condòmini, persone fisiche ( a prescindere dall’esercizio di impresa, arte o professione), società ed enti.
Ciò comporta che qualora il condominio non sia a prevalenza residenziale, il superbonus spetta solo per le spese relative alle parti comuni sostenute dai condòmini possessori di unità immobiliari destinate ad abitazione.
Tale interpretazione dell’Agenzia peraltro non sembra trovare supporto nel testo di legge.
Per quanto riguarda le persone fisiche, per unità possedute al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione, non sussiste, ai fini del sismabonus, il limite del numero di unità su cui effettuare gli interventi, ma anche in tal caso l’Agenzia sostiene che la norma si applichi solo ad unità abitative (faq n. 25 riportata nella Guida al Superbonus dell’Agenzia delle Entrate). In tal modo verrebbero esclusi gli interventi su singole unità, possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione, ma con altra destinazione o classificazione catastale. Anche tale interpretazione sembra non suffragata dalla norma di legge.
 
Per quanto concerne gli adempimenti, la norma prevede, ai fini della detrazione, il rilascio di asseverazione da parte dei tecnici e, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, la trasmissione di apposita comunicazione telematica all’agenzia delle entrate con il rilascio di un visto di conformità da parte di un professionista (ad es. dottore commercialista, consulente del lavoro, responsabile di CAF). La comunicazione, che può essere inviata dal 15 ottobre 2020, deve essere trasmessa entro il termine del 16 marzo dell’anno successivo (pertanto entro il 16 marzo 2021 per le opzioni relative alle spese del 2020).
 
Con l’emanazione del D.M. 6 agosto 2020, n. 329, sono stati tra l’altro approvati i seguenti modelli:
 
- l’allegato 1, per lo stato avanzamento lavori , da sottoscrivere dal direttore dei lavori;
- l’allegato B-1, relativo all’ultimazione dei lavori, che è sottoscritto dal direttore dei lavori;
- l’allegato B-2, sottoscritto dal collaudatore statico, nei casi previsti,
- l’allegato B, che deve sottoscrivere il progettista.
Per ciascun modello è richiesta la dichiarazione di essere in possesso della polizza assicurativa richiesta per ciascuna asseverazione.
Progettista e direttore dei lavori devono altresì attestare la congruità della spesa con l’indicazione del prezzario al quale si fa riferimento.
 
Inoltre, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura , il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare la presenza della suddetta documentazione ed annotarlo nella comunicazione delle opzioni da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
 
Per completezza si ricorda che con l’art. 63 del D.L. n. 104/2020, in corso di conversione, è stato aggiunto il comma 9-bis all’art. 119 , per effetto del quale le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi superbonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Tale previsione verrebbe incontro soprattutto alle delibere in materia di sismabonus al 110 per cento, per le quali invece in assenza di questa previsione sarebbe stata necessaria una maggioranza più elevata.
 
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