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Tracciabilità, limiti e dichiarazione Mod. 730

Con la pubblicazione del modello di dichiarazione 730 inizia la stagione delle dichiarazioni fiscali 2020 per l’anno 2019. Riteniamo utile richiamare l’attenzione su alcuni aspetti di interesse per i soggetti che indicano in dichiarazione detrazioni per bonus fiscali.

Pubbl. il 17 marzo 2020 ore 05:48

Preliminarmente, segnaliamo due novità introdotte dalla recente legge di bilancio, che hanno effetto dal 2020 e che quindi si manifesteranno nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2021; tuttavia è opportuno tenerne conto sin da ora.
 
Ci riferiamo alle disposizioni secondo cui:
 
- le detrazioni IRPEF stabilite nella misura del 19 per cento ovunque previste spettano a  condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati; fanno eccezione le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. (art. 1, commi 679 - 680, L. 27 dicembre 2019, n. 160);
- le detrazioni IRPEF previste dall’art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 spettano per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; non spettano quando il reddito complessivo raggiunge 240.000 euro ed, infine, spettano in misura percentuale ridotta se il reddito complessivo è compreso tra 120.000 e 240.000 euro; la disposizione non si applica per taluni interessi passivi e per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c), del medesimo art. 15.
 
Le due disposizioni non incidono sulle detrazioni fiscali di cui all’art. 16-bis del TUIR , nonché degli artt. 14 e 16, D.L. n. 63/2013 (bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus ecc.), fatta salva – forse - l’ipotesi di cui all’art. 15, comma 1, lettera g), del TUIR, cioè delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, nella misura effettivamente rimasta a carico, nei casi in cui queste spese possono essere cumulate con i bonus fiscali.
 
In ogni caso i contribuenti possono, sin da ora, valutare quale possa essere l’impatto delle due norme sopra citate, soprattutto quella connessa al limite di reddito complessivo.
Si  ricorda che i bonus fiscali (es sismabonus, ecc.) sono ammessi in detrazione fino a concorrenza dell’imposta lorda e non possono dar luogo a rimborso o a riporto a nuovo; abbiamo inoltre osservato che l’ammontare di sismabonus detraibile (es. detrazione al 50% in 5 anni fino a 96.000 euro di spesa) presuppone quindi ampio margine di imposta lorda dalla quale detrarre il sismabonus, pena la non completa fruizione dello stesso.
E’ evidente che un minor ammontare di oneri detraibili potrebbe pertanto “liberare” spazio per un maggiore importo detraibile dei bonus fiscali.
 
Il contribuente può altresì valutare per tempo, in relazione alla propria  situazione, quale  maturerà in corso d’anno,  se avvalersi ad esempio della cessione del credito o se sostenere direttamente la spesa e portarla in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
 
Ciò premesso, e venendo alla dichiarazione dei redditi, le istruzioni ricordano che la spesa per recupero del patrimonio edilizio, per interventi antisisimici ecc. può essere portata in detrazione, sempreché non vi sia stata cessione del credito o sconto in fattura. Tale situazione risulterà, per i lavori condominiali dalla comunicazione effettuata dall’amministratore di condominio, mentre per le spese relative a singole unità è il contribuente stesso a dover fare la comunicazione all’agenzia delle entrate.
 
Se il contribuente ha sostenuto direttamente la spesa – senza sconto o cessione del credito - la detrazione è ammessa per le spese sostenute nell’anno solare 2019.
Nel caso di bonus fiscali relativi a lavori sulle parti comuni dell’edificio, per i quali la spesa è stata materialmente pagata mediante bonifico dal condominio, con riaddebito ai condomini mediante le quote condominiali, è necessario che il condòmino abbia effettuato il versamento della quota a suo carico entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi; ne consegue che se egli presenta il mod. 730 avrà tempo fino al 30 settembre, mentre, se presenta il modello Redditi - Persone fisiche, avrà tempo fino al 30 novembre.
 
I dati relativi alla detrazione sismabonus sono riportati nelle sezioni III-A e III-B del modello di dichiarazione 730; nella prima sono riportati i dati degli interventi (anno, spesa, ecc.); se si tratta di lavori sulle parti condominiali andrà indicato il codice fiscale del condominio, ma in caso di condominio minimo senza codice fiscale, andrà indicato il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il bonifico.
 
Si ricorda che l’art. 4, D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, dispone l’indicazione in dichiarazione degli estremi catastali dell’immobile al quale si riferiscono i lavori, a pena della perdita dal diritto alla detrazione. Dal punto di vista operativo, se si tratta di lavori su singole unità, il contribuente deve pertanto indicare nella predetta sezione III-B gli estremi catastali dell’immobile.
 
Se invece si tratta di lavori sulle parti comuni, l’indicazione degli estremi catastali non viene effettuata dal singolo condòmino nella propria dichiarazione, ma dall’amministratore nella propria dichiarazione. Il condòmino si limita pertanto ad indicare nella propria dichiarazione il codice 2 senza i dati catastali.
 
L’amministratore deve quindi indicare i dati catastali dell’edificio condominiale nella propria dichiarazione dei redditi, e precisamente nel quadro K (se presenta il modello 730) o nel quadro AC (se presenta il modello Redditi). Si precisa inoltre che è tenuto alla compilazione del quadro K (o del quadro AC) l’amministratore in carica al 31 dicembre dell’anno di sostenimento della spesa (ad es. del 2019), anche se successivamente sostituito.
 
Nel caso di condominio minimo – proseguono le istruzioni - il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
 

 



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