Restano naturalmente in vigore le detrazioni, con scadenza già fissata al 2021, precisamente l’ ecobonus sulle parti comuni di edifici condominiali e le detrazioni sismabonus (sia su singole unità che sulle parti comuni di edifici condominiali, oltre al bonus per l’acquisto di case antisismiche).
Si segnala inoltre che sono state invece abrogate le disposizioni relative al c.d. sconto in fattura relativo al sismabonus, mentre per quanto riguarda l’ecobonus lo sconto in fattura sarà limitato agli interventi di ristrutturazione “importante di primo livello” …. per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Da quanto emerge, il quadro relativo al sismabonus non si è arricchito di elementi, e semmai si è impoverito di strumenti.
In primo luogo ci soffermiamo sull’abolizione dello sconto in fattura. In altra circostanza abbiamo precisato che non è questa la sede per esprimere giudizi o valutazioni sotto il profilo della concorrenza tra operatori, ma non possiamo non rilevare che l’abolizione viene a ridurre gli strumenti a disposizione del cittadino.
In particolare ricordiamo che :
- per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe o a due classi di rischio inferiori, erano ammessi, oltre alla utilizzazione diretta in dichiarazione, la cessione del credito e lo sconto in fattura;
- per gli interventi realizzati su singole unità, da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe o a due classi di rischio inferiori, era ammesso, oltre alla utilizzazione diretta in dichiarazione, solo lo sconto in fattura, ma non la cessione del credito;
- per gli altri interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o su singole unità, da cui non derivi una riduzione delle classi di rischio, era ammesso, oltre alla utilizzazione diretta in dichiarazione, solo lo sconto in fattura, ma non la cessione del credito;
- per l’acquisto di “case antisismiche” erano ammessi, oltre alla utilizzazione diretta in dichiarazione, la cessione del credito e lo sconto in fattura;
- per gli interventi che danno luogo al bonus combinato (ecobonus-sismabonus) erano ammessi, oltre alla utilizzazione diretta in dichiarazione, la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Venendo a mancare lo sconto in fattura, sono oggi possibili:
- per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, con riduzione del rischio sismico, e per l’acquisto di “case antisismiche” solo l’ utilizzazione diretta in dichiarazione e la cessione del credito;
- per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, senza riduzione del rischio sismico, per gli interventi realizzati su singole unità solo l’ utilizzazione diretta in dichiarazione;
- per gli interventi che danno luogo al bonus combinato (ecobonus-sismabonus), oltre alla utilizzazione diretta in dichiarazione, solo la cessione del credito.
Non vi è dubbio che nel caso di interventi su singole unità (potrebbe trattarsi di una villetta unifamiliare così come di un capannone industriale) non vi è alternativa alla detrazione in dichiarazione!
Ma oltre a tali effetti, dobbiamo rimarcare che il termine del 31 dicembre 2021, attualmente previsto per le detrazioni sismabonus risulta troppo ravvicinato per poter preventivare oggi, all’inizio del 2020, lavori spesso complessi, che coinvolgono diversi soggetti, e che richiedono – nel caso dei condomini – tempi di deliberazione piuttosto ampi. In altri termini appare oggi problematico intraprendere nuovi lavori senza la certezza di poter completare l’iter con la fruizione dei benefici “sismabonus” di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013.
Particolarmente evidente è il caso delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che devono provvedere entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, ai fini del c.d. bonus per acquisti di case antisismiche.
Sarebbe opportuna sin da ora una proroga dei termini in scadenza 31 dicembre 2021.
Merita di essere segnalata infine, ad agevolazione ormai soppressa, la Risp. Ag. Entrate n. 1 del 7 gennaio 2020. Il caso si riferisce ad un’impresa che ha eseguito lavori “ecobonus” ed ha riconosciuto uno sconto in fattura al cliente; tale credito, anziché essere utilizzato direttamente è stato ceduto ad un proprio fornitore (impresa di vendita di energia elettrica e gas naturale). E’ stato chiarito al riguardo che tale secondo cessionario può utilizzare il credito in compensazione anche per il pagamento di accise con Mod. F24-Accise. Ma tale strumento non c’è più !
Per contro, il nuovo sconto in fattura, previsto dal nuovo comma 3.1 dell’art. 14, D.L. n. 63/2013, non sembra contemplare in alcun modo interventi antisismici.
Da tenere presente invece è la previsione di un credito di imposta per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo (art. 1, comma 188, L. n. 160 /2019), per il quale è prevista l’emanazione di un apposito decreto. In mancanza di altre notizie rinviamo ai futuri chiarimenti.