Il quesito concerne la spettanza del sismabonus per lavori su di un edificio condominiale; diamo altresì per acquisito che si tratti di edificio ubicato in zona sismica 1, 2 o 3, e che i progettati lavori rientrino nei limiti temporali attualmente vigenti.
Viene precisato che i lavori riguardano il consolidamento di una porzione di terreno pertinenziale all’edificio ( area di resede ), che tuttavia non è il terreno di sedime su cui poggia l’edificio stesso.
In materia di sismabonus, a norma dell’art. 16, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura base del 50 per cento della spesa, entro i limiti previsti; spetta invece nella misura maggiorata del 75 o dell’85 per cento, qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini, rispettivamente, il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, ovvero il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore.
A norma del citato art. 16-bis, D.P.R. n. 917 / 1986, la detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
“i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare ri¬guardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documen-tazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;”.
Sulla base dei richiamati testi di legge è evidente il riferimento ad interventi su edifici, in particolare laddove si precisa che “gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici”.
A stretto rigore, il preciso riferimento alla riduzione di classe di rischio sismico che consegue agli interventi, porta ad escludere l’applicazione delle misure maggiorate, non risultando misurabile, per tale tipologia di lavori, una eventuale riduzione di classe alla fine dei lavori rispetto all’inizio dei lavori.
Resta da verificare l’applicabilità della detrazione nella misura base del 50 per cento.
Tuttavia il riferimento ad interventi che devono “essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici” induce a ritenere, come paventato nel quesito, che l’intervento avente ad oggetto l’area pertinenziale non sia ammissibile al sismabonus.
Un’ultima annotazione riguarda infine la natura stessa del “movimento gravitativo” enunciato nel quesito ed alla base della decisione dell’intervento.
In altri termini, anche se non è direttamente precisato nel quesito, il fenomeno descritto sembra più riconducibile ad un contesto di dissesto idro-geologico che non ad un evento sismico.
Per i motivi sopra esposti, siamo del parere che l’intervento in oggetto non possa fruire delle detrazioni previste per il sismabonus, come del resto già ipotizzato nel quesito stesso.