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L’art. 119, commi 1 e 4, prevede in linea generale l’applicazione della detrazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Il successivo comma 8-bis, come modificato a seguito del D.L. n. 50/2022, prevede le seguenti proroghe:
- entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche uniche proprietarie di interi edifici composti da 2 a 4 unità, e da onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale; sono compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione; peraltro la detrazione spetta nella misura del 110 per cento “solo” per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, mentre è ridotta al 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 ed al 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025;
- fino al 31 dicembre 2022 per le persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con superbonus; con risposta 1/2022 la Comm. Consultiva per il Monitoraggio del D.M. sismabonus n. 58/2017 ha fornito le proprie indicazioni sulla documentazione che il direttore dei lavori può predisporre per la certificazione del raggiungimento della suddetta percentuale di lavori;
- entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati da IACP ed enti assimilati, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
Per gli altri soggetti il termine resta quello del 30 giugno 2022. Per il bonus acquisto case antisismiche si rinvia ad altra risposta ai quesiti ricorrenti sul sismabonus 110% a cura di ISI.
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