La risposta ad interpello ha il vantaggio di mettere il singolo contribuente – che si allinea alla risposta – al riparo da eventuali future contestazioni, ed è uno strumento ideato dal legislatore per i casi di “condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle norme”. La stessa norma – art. 11, comma 6, L. n. 212 del 2000 – prevede che “l’amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione”.
È quanto ha fatto l’Agenzia (Dir. Centr. PF, Autonomi ed ENC) con risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, che ha il pregio di riepilogare – a vantaggio di tutti i contribuenti, e non solo dell’interpellante – i principali aspetti della nuova normativa.
Il caso rappresentato è quello di un condominio di 4 unità abitative, senza amministratore, che intende eseguire quasi tutti gli interventi previsti dall’art. 119, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con la particolarità che il condominio non ha impianto di climatizzazione centralizzato e quindi intende procedere alla sostituzione degli impianti nelle singole unità immobiliari.
Il condominio chiede, in particolare, chiarimenti sui limiti di spesa; per inciso chiede se il limite di spesa per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di recupero patrimonio edilizio sia di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari dell’edificio. Probabilmente l’interpellante aveva in mente il bonus misto per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica – l’unico che prevede un limite di 136.000 euro – ma forse ha confuso “riqualificazione energetica” con “recupero patrimonio edilizio” e pertanto la risoluzione ha risposto negativamente, dichiarando che in tal caso di interventi antisismici e di recupero edilizio il limite è di 96.000 euro. Forse poteva essere l’occasione di approfondire la questione relativa al bonus misto antisismico ed energetico.
A parte questa parentesi, la risoluzione opportunamente chiarisce la distinzione tra interventi “trainanti” e “trainati”; sono “trainanti” gli interventi che debbono necessariamente essere eseguiti affinché i “trainati” possano beneficiare della detrazione al 110 per cento. Tuttavia mentre gli interventi “trainanti” ecobonus [a) isolamento termico, b) sostituzione impianti di climatizzazione centralizzato o di edificio unifamiliare o di villetta a schiera] hanno effetto di traino sugli altri interventi ecobonus (quali ad es. infissi e pannelli solari), su impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati, su colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, gli interventi sismabonus hanno effetto di traino “solo” su impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati.
Nel caso del quesito, viene espressamente precisato che la sostituzione dell’impianto di climatizzazione delle singole unità immobiliari, all’interno dell’edificio in condominio nel quale manchi l’impianto termico centralizzato, costituisce un intervento “trainato”.
Con l’occasione l’agenzia ha altresì precisato che la precedente interpretazione sul limite di spesa di 48.000 euro, stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati, è da intendersi superata a seguito del parere fornito dal MISE che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
Come è noto, tra i requisiti da rispettare per poter applicare la detrazione del 110 per cento agli interventi “trainati” è che siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti” (circ. n. 24/E del 2020).
Peraltro, dal momento che l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, ammessa al 110 per cento, può essere contestuale o successiva, ci si domanda come poter rispettare, nel caso specifico, i requisiti temporali – spese sostenute tra l’inizio e la fine dei lavori trainanti, con la possibilità di installazione “successiva” di sistemi di accumulo integrati.
La questione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo riveste importanza essendo, come sopra detto, interventi “trainati” anche dal sismabonus al 110 per cento.
Per completezza osserviamo che la risoluzione ha appena sfiorato la questione della determinazione della detrazione degli interventi ecobonus trainati; la norma parla di detrazione al 110 per cento nei limiti di “spesa” previsti dalla legislazione vigente; tuttavia per tali interventi il limite di spesa è previsto indirettamente mediante la fissazione di una “detrazione” massima. Per intenderci, l’impianto di climatizzazione individuale (“trainato”) prevede attualmente il limite di detrazione di 30.000 euro, che ad un’aliquota del 65% corrisponde ad un limite di spesa di euro 46.153. Applicando a detto limite di spesa di euro 46.153 la misura del 110 per cento abbiamo una detrazione (110 per cento) pari a 50.768 euro.
L’ENEA, in risposta ad una delle faq pubblicate nel suo sito e condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Entrate, ha precisato che “la spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1”; in pratica, a fronte di una detrazione di euro 30.000 il limite di spesa sarebbe pari a 27.273 euro.
Di fronte ad una differenza interpretativa sul criterio di calcolo così marcata, sarebbe veramente auspicabile un approfondimento ufficiale da parte degli enti preposti.
© 2024 ISI Ingegneria Sismica Italiana • All Rights Reserved • Partita iva 02562780029 • Codice Fiscale 96063240186 • Privacy & Cookie Policy