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Cessione Del Credito: Incapienti, Forfetari E Soggetti Senza Redditi

Con la Risposta n. 25 del 5 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi dei soggetti ammessi alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni fiscali.

Pubbl. il 31 marzo 2020 ore 05:47

Nel caso di specie, l’interpello riguarda il caso di un italiano iscritto all’AIRE e residente all’estero, proprietario di un’unità immobiliare interessata da lavori condominiali. L’autore dell’interpello si domanda se, avendo redditi tassabili che verranno annullati dalla detrazione cui ha diritto, possa avvalersi della cessione del credito. Trattandosi di interpello, la risposta si limita a risolvere il caso specifico; invero l’argomento desta interesse e richiederebbe una trattazione completa da parte dell’Agenzia. Proviamo in questa sede a fate il punto della situazione.
 
Come è noto, i bonus fiscali (bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus mobili e verde, ed ora, anche il bonus facciate) possono essere detratti dall’imposta netta, senza diritto a rimborso o a riporto dell’eccedenza non dedotta. Ne consegue che talvolta, anche a fronte di detrazioni molto cospicue, alcuni contribuenti possono trovarsi nella condizione di dover sostenere la spesa (ad es. per lavori sulle parti comuni deliberate da un condominio)  senza poter detrarre in pieno la quota spettante.
 
E’ (anche) per questo motivo che è stata introdotta la cessione del credito, dapprima per gli incapienti della no-tax area, e successivamente, per gli altri beneficiari  diversi da quelli nella no-tax area. Gli incapienti della no-tax area, categoria prevista solo ai fini dell’ecobonus, sono i soggetti che nell’anno solare precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 2, e all’art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986; tra l’altro la risposta n. 25 in rassegna contiene un’interessante apertura laddove afferma: “Si tratta, in particolare, dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR, vale a dire i possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.”.
 
Si tratta di ragionare su chi sono i “beneficiari diversi” dagli incapienti della no-tax area. Peraltro, per il sismabonus vi è unicamente la categoria dei soggetti “beneficiari” della detrazione.
 
La questione non è di poco conto, se si considera quante situazioni soggettive sono interessate a sapere se possono effettuare la cessione: si pensi al caso di soggetti con reddito non sufficiente, a soggetti che si avvalgono di regimi sostitutivi o fruiscono di redditi esclusi da imposizione fino al caso di soggetti senza alcun reddito. Ma anche un soggetto incapiente (rispetto all’anno solare precedente) potrebbe trovarsi nell’anno di sostenimento della spesa in una delle condizioni anzidette (reddito insufficiente, regime sostitutivo, reddito escluso  o nessun reddito).
 
Ad esempio, un soggetto incapiente per il 2019 ha diritto alla cessione del credito per la spesa sostenuta nel 2020 se nel 2020 è in regime forfetario? Dobbiamo ritenere di sì, perché nessuna norma o documento di prassi ha mai ipotizzato un controllo anche sul suo status nel 2020. Ma se è così, ad un altro condòmino in regime forfetario nel 2020, potrebbe negarsi la cessione del credito per gli stessi lavori del suo vicino incapiente per il 2019 e forfetario per il 2020? La risposta è negativa, perché non è ammissibile un diverso trattamento a parità di condizioni (spese sostenute nel 2020 da due contribuenti in regime forfetario).
 
In realtà l’Agenzia delle Entrate non ha mai posto esplicitamente alcun limite in merito. Al riguardo con Risposta n. 309 del 24 luglio 2019, alla richiesta di chiarimenti sulla cessione del credito da parte di un contribuente in regime forfetario, l’Agenzia ha risposto:
 
“Come chiarito con la circolare del 18 maggio 2018, n 11/E, il credito d’imposta in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta.”.
 
La risposta – positiva - è secca, non lascia dubbi al riguardo, come se non vi fosse bisogno di ulteriore chiarimenti. Il riferimento fondamentale è fatto a “tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione”.
 
Per scrupolo, abbiamo verificato le diposizioni dei Provvedimenti del Direttore Ag. Entrate che disciplinano la cessione del credito:
 
Provv. 8 giugno 2017 – Sismabonus : “2.1 Il credito d’imposta può essere ceduto da: a) i condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della  detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’art. 16 comma 1-quinquies del D.L. 4 giugno 2013, n. 63”;
 
Provv. 28 agosto 2017 – Ecobonus (parti comuni): “1.1. b) i soggetti beneficiari della detrazione di cui al comma 2-quater  del citato art. 14, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, ….
         2.1 Il credito d’imposta può essere ceduto da: a) i soggetti di cui al punto 1.1, lettere a) e b), anche non tenuti  al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente  beneficiari della detrazione d’imposta prevista …..”;
 
Provv. 18 aprile 2019 – Ecobonus (singole unità): “ 1.1. b) i soggetti  beneficiari  della  detrazione  di cui al citato art. 14, diversi da quelli indicati al comma 2-ter del medesimo articolo, ….
         2.1 Il credito d’imposta può essere ceduto da: a) i soggetti di cui al punto 1.1, lettere a) e b), anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta  prevista  …”.
 
Da tali disposizioni non emergono preclusioni di carattere soggettivo. La Guida dell’Agenzia delle Entrate sul Sismabonus, aggiornata al mese di luglio 2019, afferma in termini eloquenti che: “La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.”.
 
Le norme ed i commenti sopra riportati, parlando di soggetti “teoricamente beneficiari” e di “potenziali beneficiari” della detrazione, non sembrano lasciar dubbi. Abbiamo allora effettuato un’ultima verifica sull’espressione “beneficiari” che compare tre volte negli artt. 14 e 16, D.L. n. 63/2013, con riferimento ai beneficiari della detrazione, senza ulteriori specificazioni.
 
Beneficiari delle detrazioni sono i soggetti che sostengono effettivamente le spese e che detengano gli immobili in qualità di proprietari, di titolari di diritti, di locatari, ecc. Circa il riferimento alla soggettività IRPEF (o IRES, ove ammessa), ai fini di valutare la potenziale ammissibilità, esso deve essere ricondotto alla definizione di cui all’art. 2, D.P.R. n. 917/1986, secondo cui: “Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e  non residenti nel territorio dello Stato.”
 
Sono soggetti passivi tutte le persone fisiche; l’eventuale concreta applicazione dell’imposta dipende quindi dalle altre disposizioni, che fanno eccezione con riguardo a redditi esclusi, assoggettati a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva.
 
In conclusione, tutti gli elementi di indagine,  ed in mancanza di diverso avviso dell’Agenzia,  inducono a ritenere che tutte le persone fisiche che sostengano le spese e che detengano l’immobile – come sopra indicati – siano ammessi alla cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale.  Con l’avvertenza, per i soggetti che non dispongono di alcun reddito, di poter dimostrare di avere avuto i mezzi per fare fronte alla spese (risparmi, finanziamenti, donazioni, ecc.).
 

 



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