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LEGGE DI BILANCIO E PROROGA DEL SUPERBONUS 110 PER CENTO

Nella formulazione originaria dell’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, istitutivo del superbonus al 110 per cento, è stata prevista la durata dell’agevolazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Visto l’enorme interesse suscitato dalla nuova disposizione era stato chiesto da più parti una proroga, sin da subito, almeno fino al 2022, al fine di poter meglio comprendere e programmare eventuali nuovi interventi.

Pubbl. il 05 gennaio 2021 ore 05:41

Le incertezze che perdurano, tra l’altro, sulla materiale possibilità di svolgimento delle assemblee condominiali – a prescindere dalle novità intervenute in materia di assemblea in videoconferenza – giustificano infatti tale richiesta.

Con la legge di bilancio 2021, oltre alla proroga al 31 dicembre 2021 dei bonus fiscali in scadenza al 31 dicembre 2020, è stata prevista – dall’art. 1, comma 66, legge 30 dicembre 2020, n. 178 – la proroga del superbonus assieme ad una serie di altre modifiche.

Prima di procedere ad una primissima analisi delle norme di interesse, è necessario tenere presente che, a norma del comma 74, l’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea. Ciò premesso, osserviamo subito che la proroga si articola in due tempi:

-       Una proroga generalizzata al 30 giugno 2022, ed in tal caso, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo, anziché in cinque quote annuali (art. 119, comma 4, per la parte sismabonus);

-       Una proroga “condizionata” al 31 dicembre 2022, nel senso che per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (art. 119, comma 8-bis).

In attesa di chiarimenti sulla concreta operatività della proroga al 31 dicembre 2022 si può sottolineare che la condizione riguarda l’aver effettuato, a prescindere dal pagamento, almeno il 60 per cento dell’intervento programmato. Mentre per quanto riguarda la detrazione resta fermo il riferimento al sostenimento delle spese. Anche gli ulteriori lavori della seconda metà dell’anno 2022 saranno detraibili in quattro quote annuali. Ed anche a fini della cessione del credito o dello sconto in fattura, i cessionari ed i fornitori terranno conto del più rapido periodo di recupero del beneficio.

Altra importante novità da segnalare riguarda l’ambito soggettivo, in particolare con riguardo al caso dell’unico proprietario di un intero edificio. Poiché per tale edificio non sussiste “condominio” è stato affermato che l’unico proprietario non è ammesso al superbonus 110 per cento. Tale limitazione, che aveva suscitato tante obiezioni, viene ora rimossa, estendendo il trattamento e gli interventi previsti per i condominii alle “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”. In pratica sono ammessi al superbonus gli interventi su interi edifici fino a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. La novità è di enorme interesse anche ai fini sismabonus al 110 per cento, per piccoli edifici (fino a 4 unità) posseduti da unico proprietario o dagli stessi comproprietari. Inoltre, la norma deve ritenersi immediatamente applicabile – cioè già dal 2021 – poiché non rientra nel novero delle proroghe per le quali è richiesta l’approvazione europea.

Premesso che la nuova lettera a) del comma 9 include i condominii e le persone fisiche, al di fuori di arte, impresa e professione, proprietarie di un intero edificio fino a quattro unità immobiliari, osserviamo che la proroga condizionata al 31 dicembre 2022 è limitata ai soli soggetti di cui alla lettera a).

Un cenno particolare va riservato al bonus c.d. acquisto case antisismiche, di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013, ammesso al sismabonus al 110 per cento, secondo cui il beneficio spetta per l’acquisto di unità immobiliari entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori; la vigente interpretazione, con riferimento alla scadenza originaria del 31 dicembre 2021, è quella per cui entro il 31 dicembre 2021 deve essere stipulato il rogito e deve essere effettuato il pagamento (vd. da ultimo Circ. Ag. Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020). È possibile ritenere che, ai fini del beneficio, la proroga al 30 giugno 2022, dopo che sarà stata ottenuta l’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea, consenta di beneficiare della detrazione a condizione che il rogito sia stipulato ed il pagamento effettuato entro il 30 giugno 2022. Per la spesa sostenuta nel 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali. Sulla base delle predette osservazioni non risulta invece ammessa la proroga al 31 dicembre 2022, essendo tale proroga riservata ai soggetti di cui alla lettera a), mentre destinatari della detrazione sismabonus acquisti sono le persone fisiche acquirenti di unità immobiliari, di cui alla lettera b). Naturalmente ci sarà il tempo per approfondire gli odierni dubbi e, per il legislatore, provvedere ad eventuali ripensamenti.

Altre disposizioni da segnalare, sulle quali ci si riserva di tornare nei prossimi interventi, riguardano la polizza che deve essere stipulata dai professionisti che rilasciano asseverazioni ed attestazioni (art. 119, comma 14) così come l’obbligo di indicazione, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, della dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici” (art. 119, comma 14-bis).

 



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