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Trasformazione in Credito di Imposta del Bonus al 110 per Cento

Le novità introdotte dagli artt. 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – decreto Rilancio – istitutivo del c.d. “superbonus” pari al 110 per cento relativo alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica ed antisismici continuano ad animare il dibattito.

Pubbl. il 15 giugno 2020 ore 14:18 | ISI

In un precedente intervento abbiamo esaminato i tratti essenziali delle nuove misure, con riferimento agli interventi ammessi ed ai soggetti beneficiari, precisando che la norma è rivolta a condominii ed a persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione nonché agli IACP ed alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
 
Tra gli aspetti “operativi”, le norme prevedono importanti novità sulle modalità alternative di utilizzazione della detrazione; ci si riferisce allo sconto in fattura ed alla trasformazione in credito di imposta. Come è noto in passato sono stati introdotti dapprima la cessione del credito e successivamente lo sconto in fattura, quest’ultimo peraltro rapidamente soppresso se non limitatamente a taluni lavori ecobonus sulle parti comuni degli edifici.
 
L’art. 119, al comma 11, rinvia “ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto” all’art. 121 del medesimo decreto; peraltro l’art. 121, con rubrica “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile”, dispone al comma 1 che i contribuenti possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo …… b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta.”.
 
In altri termini, la nuova disciplina sembra non prevedere più la cessione diretta della detrazione al fornitore che ha eseguito i lavori o ad un soggetto terzo, purché collegato ai lavori stessi, bensì la trasformazione della detrazione in credito di imposta direttamente in capo al contribuente che sostiene le spese, con facoltà di successiva cessione.
 
Per inciso, anche nella disposizione relativa la sismabonus al 110 % si parla di “cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi”; anche in questo caso potrebbe trattarsi di difetto di coordinamento tra i due articoli, il 119 ed i 121, essendo chiaro che le alternative fornite dall’art. 121 sono lo sconto in fattura e la trasformazione in credito d'imposta.
 
La trasformazione in credito di imposta in capo al contribuente rappresenta una grande novità nel panorama dei bonus fiscali per gli immobili. Infatti, la detrazione fiscale in dichiarazione, conosciuta ormai da decenni, può essere detratta dall’imposta lorda nei limiti dell’imposta stessa, con la conseguenza che l’eventuale eccedenza non può generare un credito, non può essere portata in detrazione in anni successivi, né può essere chiesta a rimborso.
 
Al contribuente che non avesse sufficiente imposta da cui detrarre il bonus fiscale, non restava che la cessione del credito.
 
La trasformazione della detrazione spettante direttamente in capo al contribuente permette in diversi casi di superare tale vincolo; infatti il credito di imposta, da utilizzare in compensazione, può essere utilizzato per imposte e contributi che devono essere pagati mediante il mod. di versamento F24, dall’Irpef stessa alla cedolare secca ed all’IMU, dall’Iva alle ritenute, ai contributi previdenziali ed a tutti i tributi che sono pagati con il predetto modello.
 
Per comprendere meglio il funzionamento, si fornisce un esempio, supponendo una spesa di 1000 euro che dà diritto ad una detrazione di 1100 euro; la detrazione fruibile annualmente è pari ad euro 220. Se l’Irpef dovuta dal contribuente prima della detrazione, è pari a 100, quel contribuente può detrarre euro 100 ma di fatto perde 120 euro di detrazione. Se trasforma la detrazione in credito di imposta, può “compensare” 100 euro a titolo di Irpef e dispone di altri 120 euro per versamenti a titolo di imposte e contributi che possono essere versati con il Mod. F24.
 
Si amplia, come è evidente, la possibilità di fruire integralmente della somma corrispondente alla detrazione spettante secondo i lavori effettuati. Resta inteso che, se la detrazione spettante può essere fruita in 5 quote annuali, anche il credito d’imposta è fruibile in 5 quote annuali. Viene peraltro introdotto un nuovo limite, quello per cui l’ eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
 
Il credito di imposta può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Viene in tal modo rimosso anche il previgente divieto di cessione alle banche ed altri intermediari finanziari (in precedenza ammesso solo per l’ecobonus degli incapienti, ipotesi peraltro del tutto teorica nella pratica). Resta da capire se verrà meno anche l’altro limite, cioè quello della cessione solo a soggetti collegati ai lavori che danno origine alla detrazione.
 
Tale disciplina risulta estesa anche agli altri bonus preesistenti (escluso il bonus mobili ed il bonus verde), cioè a quelli che danno diritto a detrazioni con aliquote diverse, del 50, del 65 e fino all’85%, relativamente alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
 
Chiarito quanto sopra, va esaminato il caso in cui il bonus si riferisca ad interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, cioè in sintesi da condominii, anche minimi. Si ricorda che, secondo la normativa emanata con riferimento alla cessione del credito, la cessione stessa deve essere oggetto di opzione da parte di ciascun condòmino interessato, che lo fa annotare nella delibera assembleare o ne dà comunicazione all’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno stesso di sostenimento della spesa.
 
Per lavori di particolare entità, come è noto, vi sono soggetti interessati ad acquisire i crediti, se relativi alla quasi totalità dei condòmini interessati (tralasciando per il momento il caso dello sconto in fattura che deve essere attuato con riferimento alla totalità della spesa). In altri termini, vi saranno condòmini interessati alla detrazione “tradizionale”, altri interessati alla trasformazione della detrazione con utilizzazione in proprio del credito di imposta ed altri infine interessati alla cessione del credito, eventualmente anche a banche e ad intermediari finanziari.
 
Sarà cura pertanto degli amministratori di condominio illustrare ai condòmini le diverse possibilità e, quindi, procedere alla gestione dei conseguenti pagamenti ai fornitori, tenendo conto delle modalità prescelte da essi.
 

 



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