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Nozione di Spese “Sostenute” ai Fini dei Bonus Fiscali

Con l’avvio della stagione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, compatibilmente ai tempi consentiti dalla emergenza sanitaria, i contribuenti potranno detrarre i bonus fiscali connessi alle spese sostenute nell’anno 2019.

Pubbl. il 29 aprile 2020 ore 19:14 | ISI

Inoltre la recente legge di bilancio ha prorogato taluni bonus fiscali in scadenza al 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2020. Altre bonus già prevedono una scadenza al 31 dicembre 2021.
 
Ci si riferisce, tra i principali, al bonus ristrutturazioni, ove si fa riferimento alle “spese sostenute dal …... al 31 dicembre 2020”; per il sismabonus si fa riferimento alle “spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021”; per l’ecobonus su singole unità si fa riferimento alle “spese sostenute dal …... al 31 dicembre 2020” mentre per l’ecobonus per lavori condominiali alle “spese sostenute dal …... al 31 dicembre 2021”; per il bonus facciate si parla di “spese …... sostenute nell’anno 2020” ed in termini quasi simili per il bonus verde.
 
Elemento comune ai diversi bonus fiscali è il riferimento alla nozione di “sostenimento” di spese; tuttavia il termine spese “sostenute” acquisisce un diverso significato a seconda del soggetto destinatario dei bonus stessi.
 
Per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa, le spese si considerano “sostenute” secondo un criterio di cassa, vale a dire con rifermento alle somme pagate nel periodo considerato (es. nel 2019).
 
Per i lavori sulle parti comuni di edifici condominiali, la nozione di spese “sostenute” secondo il criterio di cassa, va fatto con rifermento alle somme pagate nel periodo considerato dal condominio; in tal caso, come precisato dalla Guida “ Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (aggiornata a luglio 2019) ai fini della detrazione il condòmino deve aver effettuato il versamento della quota a suo carico entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi. Nella circ. Ag. Entrate n. 124/E del 4 giugno 2007 si richiamano le precedenti istruzioni fornite con la circ. n. 122/E del 1° giugno 1999 sulla certificazione che deve rilasciare l’amministratore di condominio.
 
Recentemente ci siamo occupati in questa rubrica della detrazione per l’acquisto di case antisismiche – detto anche “sismabonus acquisti” – per la quale, la detrazione è ammessa al verificarsi dell’ ulteriore condizione che siano ultimati i lavori dell’intero edificio; sussiste in tal modo la possibilità che la detrazione, pur essendo la spesa pagata in un anno, sia fruita dall'acquirente solo a partire dall'anno in cui i lavori siano stati ultimati.
 
Un’ulteriore criterio di interpretazione della nozione di spese “sostenute” riguarda le imprese, cioè i soggetti che dichiarano redditi di impresa (sia persone fisiche che enti e società).
 
Per gli esercenti impresa, infatti, il reddito d’impresa è determinato secondo il criterio di competenza, anziché di cassa; dispone infatti l’art. 109 del Tuir, al comma 2, lettera b):
 
“2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.”
 
In sintesi, ai fini delle determinazione del reddito, non rileva la data del pagamento bensì quello di ultimazione della prestazione. Il criterio è stato ribadito anche con riguardo al bonus facciate (circ. Ag. Entrate n. 2/E del 14 febbraio 2020), con la precisazione che la regola si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi in concreto tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (ad es. anche per soggetti in contabilità semplificata, regime forfetario ecc.).
 
Naturalmente, per le persone fisiche e gli enti non commerciali ci si riferisce ai beni immobili utilizzati nell’esercizio di impresa; pertanto, ad esempio, la persona fisica applicherà il criterio di “cassa” per i lavori che interessano l’abitazione personale ed il criterio di “competenza” per l’ufficio dell’impresa.
 
Rinviando ad altro intervento l’approfondimento relativo a varie fattispecie, ad esempio con riguardo al caso delle società con esercizio diverso dall’anno solare, si richiamano i principali chiarimenti.
 
Con la Circ. n. 29/E del 18 settembre 2013, l’Agenzia ha chiarito che:
 
“l’espressione ‘spese sostenute’ …. comporta che ai fini dell’imputazione delle stesse occorre fare riferimento:
- per le persone fisiche, …., e gli enti non commerciali al criterio di cassa ….;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.”.
 
Il chiarimento è stato inteso nel senso che i lavori, che danno diritto alla detrazione fiscale, devono essere ultimati nel periodo di vigenza dell’agevolazione (es. dal “…” al “…”) e pertanto imputati al periodo di imposta nel quale è ultimato l’intervento.
 
Tale orientamento è stato ribadito, lo scorso 31 maggio 2019, nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate, ad un convegno denominato Dichiarazioni 24, e pubblicate da Il Sole 24 Ore.
 
In conclusione, quanto sopra affermato vale per la generalità dei bonus – salvo forse alcune precisazioni da fare per il bonus facciate – per lavori eseguiti su di un’immobile posseduto da imprese.
 
Viceversa, nel caso di lavori condominiali, in cui l’impresa riveste la qualità di condòmino, dobbiamo ritenere che debba seguire i criteri propri dei condominii e dei condòmini persone fisiche; la spesa sarà sostenuta (pagata) dall’amministratore e ripartita tra i vari condòmini, incluse le società. Peraltro sulle modalità operative di questo punto sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.
 

 

 



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