Home Detrazioni FiscaliNews

Effettuazione di pagamento mediante bonifico

Una srl deve effettuare un pagamento relativo a interventi ammessi al beneficio del “sismabonus”. Si domanda se vi sia obbligo o meno di effettuare il pagamento mediante bonifico “parlante”.

Pubbl. il 23 ottobre 2019 ore 12:50

Il quesito propone di approfondire uno dei tanti aspetti controversi della disciplina sui bonus fiscali.
 
Quello che viene comunemente chiamato bonifico “parlante” è il bonifico disciplinato dal D.M.  18 febbraio 1998, n. 41, Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo del primo bonus ristrutturazioni; tale decreto, essendo richiamato dall’art. 16-bis, comma 9, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi), peraltro, assume valenza il carattere generale per le detrazioni disciplinate da tale articolo.
 
In sintesi il decreto prevede, all’art. 3, che: 
 
“3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.”
 
La denominazione di “parlante” si deve al fatto che il bonifico deve riportare: 
- i dati del beneficiario della detrazione 
- i dati del destinatario del bonifico (es. il fornitore che ha eseguito i lavori o il professionista che redige il progetto, o che rilascia le asseverazioni ecc.)
- la causale dettagliata del versamento con riferimento ad es. all’acconto o al saldo di lavori, al contratto, al numero della fattura e così vi.
 
Prosegue l’art. 4 del medesimo decreto stabilendo che:
 
“La detrazione non è riconosciuta in caso di:
 
b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;”
 
Inoltre, per effetto di tale modalità di pagamento, la banca o la posta che riceve il bonifico effettua una ritenuta d’acconto dell’8 % sui corrispettivi o compensi percepiti dal destinatario.
 
Ove il bonifico sia effettuato on-line si deve compilare non il bonifico ordinario ma quello denominato bonifico “speciale per detrazioni”, scegliendo tra le varie opzioni presenti nei menu a tendina (cioè per interventi edilizi, per riqualificazione energetica, per interventi antisismici ecc.).
 
Un problema di obbligo o meno di pagamento mediante di bonifico speciale per detrazioni si è posto con l’introduzione della disciplina degli interventi di riqualificazione energetica, in relazione alla quale è stata prevista la distinzione tra soggetti titolari di reddito di impresa (non obbligati al bonifico speciale) e soggetti non titolari di reddito di impresa (obbligati al bonifico speciale).
 
Ora, però, non va dimenticato che le disposizioni oggi vigenti in materia di ecobonus (art. 16, D.L. n. 63/2013) fanno riferimento all’art. 1, comma 48, L. 220/2010, il quale a sua volta fa riferimento all’art. 1, commi 344 – 347, L. 27 dicembre 2006, n. 296; in altri termini non vi è alcun riferimento all’art. 16-bis, né al comma 9 in particolare, del TUIR.
 
Tale lunga premessa è necessaria per precisare che non esiste, allo stato, una chiara affermazione che autorizzi a ritenere che per il sismabonus sia ammesso il pagamento con modalità diverse dal bonifico speciale.
 
Infatti, sia la Guida dell’Agenzia delle Entrate sul sismabonus (aggiornata a luglio 2019), che le istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitale (modello redditi 2019 per l’anno 2018) che la Circ. 29/E del 18 settembre 2013 (illustrativa del sismabonus) si occupano esclusivamente del bonifico speciale.
 
Si rinviene solo un cenno, nella Risp. Ag. Entrate n. 46 del 22 ottobre 2018, che tuttavia appare isolato, detto incidentalmente, e non dettagliatamente motivato.
 
Sulla base di quanto precede si deve ritenere che allo stato attuale sia prevista, ai fini del sisambonus, unicamente la modalità del pagamento mediante bonifico speciale o “parlante” 
 
Restano esclusi, naturalmente, da tale obbligo quei pagamenti relativi alle spese per le quali sono previste diverse modalità di pagamento da norme di carattere generale (per esempio, per i pagamenti degli oneri di urbanizzazione, delle ritenute d’acconto operate sui compensi, dell’imposta di bollo e dei diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori).
 

 



Articolo letto 1143 volte

COME ASSOCIARSI

Associazione ISI
Ingegneria Sismica Italiana

Sede legale e operativa

via del Colosseo n. 62
00184 Roma (RM)

Contatti

segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it

ingegneriasismicaitaliana@pec.it

(+39) 331 2696084

Be social

© 2024 ISI Ingegneria Sismica Italiana. All Rights Reserved . Partita iva: 02562780029 . Codice Fiscale: 96063240186 . Privacy & Cookie Policy