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Sconto in Fattura: le Disposzioni di Attuazione

Con Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 sono state definite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni del decreto crescita, quali:

Pubbl. il 05 agosto 2019 ore 12:49

- lo sconto in fattura (art. 10, D.L. 30 aprile 2019, n 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58,
- l’acquisto di case antisismiche, esteso alle zone di rischio sismico 2 e 3 (art. 8, citato D.L. 30 aprile 2019, n 34),
- la cessione del credito in caso di interventi di risparmio energetico con il bonus ristrutturazioni (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del D.P.R. n. 917/186).
 
 
Esaminiamo in questa sede il primo degli argomenti suindicati. Con l’art. 10, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, è stata prevista una nuova modalità di fruizione dei bonus fiscali noti come “ecobonus” e “sismabonus”; in alternativa alla utilizzazione diretta delle detrazioni in dichiarazione, il contribuente avente diritto può optare per un contributo sottoforma di sconto in fattura, da parte del  fornitore che ha effettuato gli interventi, di ammontare pari alla detrazione spettante. Come già specificato in altra circostanza l’opzione per il contributo può essere esercitata per tutte le tipologie di detrazione ecobonus e sismabonus.
 
E’ sottinteso che vi deve essere accordo tra fornitore che esegue gli interventi e committente dei lavori; formalmente il committente esercita l’opzione e il fornitore presta il suo assenso a riconoscere il contributo sotto forma di sconto in fattura.
 
Gli adempimenti per l’opzione per lo  sconto in fattura seguono uno  schema – già noto per le cessioni del credito – per cui il soggetto avente diritto alla detrazione effettua una comunicazione all’agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
 
Tale comunicazione viene effettuata mediante funzionalità (software) sul sito dell’agenzia delle entrate o mediante modello di comunicazione allegato al provvedimento stesso e che può essere presentato mediante pec o direttamente agli uffici, con indicazione dei dati relativi (dati dell’immobile, importo della spesa e del contributo, tipologia dell’intervento, opzione ed assenso, ecc.).
 
Ove invece lo sconto in fattura riguardi lavori sulle parti comuni di edifici  condominiali la comunicazione sarà effettuata dall’amministratore di condominio, mediante la comunicazione annuale con i dati necessari per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (lavori, cessioni crediti ed ora anche sconto in fattura) da trasmettere sempre entro il 28 febbraio di ciascun anno, secondo le modalità previste dai provvedimenti 8 giugno 2017 (per Sismabonus) e 28 agosto 2017 (per ecobonus).
 
La medesima comunicazione degli amministratori deve essere effettuata nel caso dei condominii minimi; pertanto qualora non vi sia obbligo di nomina e non sia stato nominato un amministratore, la comunicazione sarà effettuata da un condòmino incaricato.
 
Va rammentato inoltre che, anche nel caso dei lavori condominiali, la scelta della detrazione, della cessione o dello sconto è una scelta individuale, e che pertanto vi potrebbe  essere una varietà di situazioni anche nell’ambito degli stessi lavori condominiali.
 
In merito alla modalità del pagamento, in caso di opzione per lo “sconto”, il provvedimento prevede per tutte le tipologie di detrazione – con eccezione del caso di acquisto di case antisismiche - il pagamento mediante bonifico bancario o postale “parlante”, vale a dire con la causale del versamento ed i dati del soggetto che esercita l’opzione e del fornitore che ha effettuato l’intervento.  Peraltro il provvedimento considera  espressamente il caso del bonifico effettuato da parte del committente che ha esercitato l’opzione; sembra evidente – ma si attende conferma – che le indicazioni andranno adattate nel caso di pagamento da parte di un amministratore di condominio, posto che l’opzione per il contributo sottoforma di sconto può riguardare solo alcuni dei condòmini partecipanti alla spesa.
 
Un’ampia sezione del provvedimento riguarda la fatturazione dell’intervento ed il calcolo del contributo. La misura dello “sconto” è pari alla detrazione spettante (es. 65%) sulla base delle spese per interventi sostenute entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento.  In presenza di più fornitori lo sconto deve essere calcolato sulla base delle spese sostenute nei confronti di ciascun fornitore.
 
Per quanto riguarda il trattamento fiscale viene chiarito che la fattura deve riportare l’importo dell’intervento, al lordo dello “sconto”, e che su tale importo lordo si applica l’iva. L’importo dello “sconto” deve essere espressamente indicato in fattura, con indicazione della norma (art. 10, D.L. n. 34/2019). L’importo netto, a quanto è dato comprendere, è quello che verrà versato mediante il bonifico “parlante” di cui si è parlato sopra.
 
Per completezza si ricorda che il fornitore che ha anticipato il contributo sottoforma di sconto recupera il suo credito mediante utilizzazione in compensazione dai suoi versamenti di imposta in cinque quote annuali di pari importo e può, in alternativa, cedere il suo credito ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi.
 
In conclusione, segnaliamo che la data del 28 febbraio dell’anno successivo è la data ultima entro la quale il contribuente deve effettuare la comunicazione all’agenzia delle entrate, a pena di inefficacia dell’opzione; in base alle disposizioni transitorie e finali la comunicazione può essere effettuata sin dal prossimo 16 ottobre 2019; e poiché lo sconto può essere recuperato dal fornitore sin dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il committente ha effettuato la comunicazione, sarà interesse del fornitore completare rapidamente la “pratica” ultimando il lavoro ed emettendo la relativa fattura.
 
Restano al riguardo alcuni dubbi, che saranno chiariti con l’operatività del meccanismo; ad esempio, in caso di lavori condominiali, è previsto che l’amministratore non utilizzi il modello allegato al provvedimento ma debba utilizzare la comunicazione annuale con i dati (degli interventi e delle cessioni) necessari per la dichiarazione precompilata; il modello per il 2019 però non è al momento  disponibile ed un eventuale ritardo potrebbe rendere più difficoltoso lo “sconto” in caso di lavori condominiali. Su questo e su altri aspetti torneremo allorché saranno disponibili nuovi chiarimenti.
 
 


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