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Decreto Milleproroghe 2022 e edifici strategici. Osservazioni dal gruppo di lavoro “edifici storici” di ISI

È entrata in vigore il primo marzo 2022 la legge 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi...

Pubbl. il 08 marzo 2022 ore 10:13

...confermando la nuova proroga al 31 dicembre 2022 per portare a termine le verifiche di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Dai dati ISTAT risulta che il patrimonio edilizio italiano è stato realizzato per un 30% prima del 1945, per un 51% tra il 1946 e il 1981 e solo per un 19% dopo il 1982. Questi numeri vanno letti in due modi differenti, entrambi importanti. La prima questione riguarda il rischio sismico. La prima normativa tecnica nazionale che contemplava le sollecitazioni dei terremoti è del 1974, ma è entrata in vigore su tutto il territorio solo tra il 1981 e il 1983; ne consegue che gli edifici realizzati prima di tale data non sono stati progettati per resistere alle azioni sismiche. Ciò non significa che siano non sicuri a priori, ma necessitano di una corretta diagnosi e verifica per capire come potrebbero comportarsi a seguito di un evento. La seconda questione, che potremmo definire statica, è legata alla vetustà del patrimonio edilizio e al suo stato di manutenzione. Considerando l’età del patrimonio italiano, il problema diventa sempre più importante ed esteso. Lo scopo delle verifiche è quindi quello di stabilire se una struttura esistente sia in grado o meno di resistere alle azioni di progetto oppure determinare l'entità massima delle azioni che è capace di sostenere.

La norma in esame interviene sulle verifiche tecniche sulle costruzioni esistenti di cui agli Articoli 3 e 4 dell'OPCM 3274 del 2003. Il testo riportava: “è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.” A seguire è stata emanata l'OPCM 3362 del 08/07/2004 che stabiliva le modalità di erogazione delle somme presenti in un fondo straordinario appositamente costituito, affinché gli enti locali potessero attivare le politiche di riduzione del rischio sismico e avere a disposizione liquidità per affidare le verifiche sugli edifici.

Viene da domandarsi se questi edifici, individuati da un'ordinanza di protezione civile del 2003, siano da considerare davvero così strategici, visto che le verifiche di vulnerabilità sismica che avrebbero dovuto concludersi nel 2008 sono ancora tutte in ballo.” (cit. Mauro Salerno, Il Sole 24 ore, 21/02/2022). A questa domanda, l’Associazione ISI ha ritenuto utile chiedere il parere del proprio gruppo di lavoro “Edifici Storici”.

Quali sono le ragioni dei ritardi di tale fondamentale operazione e i relativi colli di bottiglia? È ipotizzabile che molti nodi risiedano nell’attività degli Enti Locali a cui spetta l’onere, in prima battuta, di individuare gli edifici strategici, presenti sul loro territorio. Alcune criticità nell’esecuzione degli interventi, in seguito alle verifiche, sono state individuate nelle ridotte risorse delle Amministrazioni, nella presenza di diverse figure professionali (il verificatore, il progettista/DL, il collaudatore), nelle variazioni normative intervenute e nei diversi orientamenti interpretativi, unite ad un patrimonio edilizio datato e una mancanza di programmazione. Il protrarsi dei tempi rende inoltre disomogenei i dati di partenza, tali da rendere difficilmente utilizzabili i risultati raggiunti, costringendo ad una revisione continua ed onerosa degli stessi. Si evidenzia tuttavia che il gruppo di lavoro ha segnalato anche molti studi, verifiche e interventi di miglioramento in edifici strategici degni di nota.

Si ritiene infine che il quesito necessiti di essere analizzato anche da un’altra prospettiva. Ai fini della prevenzione sismica si definiscono strategici “edifici e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”. Se l’individuazione e la successiva verifica di tali edifici, prevista dall’OPCM n. 3274/2003, non è stata espletata nei tempi ipotizzati (entro l’anno 2008), non fa venir meno la necessità di avere una banca dati aggiornata della vulnerabilità del patrimonio edilizio e segnatamente degli edifici strategici, su tutto il territorio nazionale con particolare attenzione per le zone sismiche 1 e 2.



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