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SISMABONUS E CENTRO STORICO

La questione dell’ammissibilità del sismabonus, anche nella versione superbonus, nei centri storici continua a tenere banco nell’attuale dibattito.

Pubbl. il 17 settembre 2021 ore 07:19 | ISI

La questione è stata già ampiamente esaminata (per tutti vd. A. Barocci, Nel Centro Storico vale il progetto unitario, Sole 24 Ore, 10 settembre 2021) e si sintetizza nelle chiare precisazioni della Commissione Monitoraggio, secondo la quale il riferimento al progetto unitario deve essere inteso come riferito alle “unità strutturali” come individuate dalle NTC 2018.

Ciò anche in considerazione del rilievo assegnato nelle medesime NTC ad interventi di riparazione o locali che possono contribuire, se ben realizzati, alla riduzione del rischio sismico (Commissione monitoraggio, elenco n. 4/2021).

L’origine della questione è nella nota risposta della DRE Emilia Romagna ad interpello presentato il 19 maggio 2021, relativa ad un’unità strutturale ubicata nel Centro Storico di Ravenna, e per la quale il documento afferma che “la sua collocazione gli impedisce di fruire del Superbonus in caso di interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti autonomamente in assenza di un progetto unitario, prescindendo dalla circostanza che l’edificio interessato da detti lavori costituisca unità strutturale”.

Cominciamo ad osservare che pur esistendo la norma da quasi 25 anni (D.L. n. 449/1997), essa non è stata oggetto di particolari approfondimenti; né di analisi letterale né di analisi interpretativa.

La norma recita testualmente:

“Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

La norma non è di immediata comprensione, come sembrerebbe; vediamo che si passa ad esempio da “edifici o complessi di edifici” a “singole unità immobiliari” così come si parla di “centri storici” senza che ci sia, a quanto risulta, una definizione fiscale.

In ogni caso, dalle conclusioni della risposta, risulta che gli interventi di cui all’interpello sarebbero esclusi dalle agevolazioni fiscali, in assenza di progetto unitario. La conclusione desta allarme, ma anche sorpresa, perché in evidente contrasto con l’enfasi con cui, da oltre 20 anni, il legislatore (ma dovremmo dire tutte le forze politiche presenti in Parlamento nell’arco di oltre 20 anni) hanno incoraggiato l’effettuazione di lavori di efficientamento energetico e – per quanto di interesse – antisismici.

A dire il vero non è chiaro lo sviluppo dell’interpello; come precisato nella risposta, l’interpello è lo strumento (art. 11, Statuto del Contribuente) con cui il contribuente chiede chiarimenti in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla norma. Ebbene, la DRE riconosce che non sussistono obiettive condizioni di incertezza e, tuttavia, in un’ottica di collaborazione, risponde ugualmente al contribuente.

Tuttavia, anziché sviluppare un ragionamento sul caso di specie, arriva alla conclusione di diniego sopra riportata. Come già detto non si fornisce una definizione del centro storico, né viene effettuata alcuna verifica, che secondo l’ufficio sarebbe superflua perché il contribuente stesso afferma che l’edificio è situato nella “città” storica. Ma non è chiarito, ad esempio, quale ambito dovrebbe abbracciare il “progetto unitario”, se l’intero blocco di edifici fisicamente contigui, o solo quelli strutturalmente contigui o altro. Non è spiegato altresì cosa si intende per progetto unitario, se un progetto di “lavori” che interessi tutto il complesso di edifici o invece una analisi del complesso per attestare che l’intervento, che può essere anche un “semplice” intervento locale o di riparazione, non vada ad impattare negativamente sugli edifici strutturalmente autonomi confinanti con l’edificio interessato.

Si rende necessario riflettere sul significato della norma in oggetto, laddove prevede che gli interventi devono essere realizzati sulle “parti strutturali” degli edifici o complessi di edifici collegati “strutturalmente” e comprendere interi edifici. L’espressione “parti strutturali” e l’avverbio “strutturalmente” richiamano la definizione di unità strutturale, individuata dalle NTC; pertanto, i progetti devono individuare la struttura dell’edificio o, per quanto qui interessa, del complesso di edifici.

Quanto all’unitarietà del progetto, è logico che se i diversi edifici appartenenti alla medesima unità strutturale sono di proprietà di diversi soggetti, a questi ultimi è richiesto un progetto unitario, proprio perché l’intervento sulla parte strutturale riguarda diversi edifici di diversi soggetti. Per contro se, come nel caso dell’interpello, l’unità strutturale è costituita dall’edificio di proprietà del solo interpellante, egli non sarà tenuto ad alcun progetto unitario, proprio perché i suoi lavori non vanno ad interferire con altri edifici, adiacenti sì ma facenti parte di altra unità strutturale.

Nell’unico chiarimento riscontrato sul punto (circ. n. 57/E del 1998), la circolare afferma che: “la legge, oltre a disporre che gli interventi in questione devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendente interi edifici, stabilisce che nell'ambito dei centri storici essi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. La norma rende necessario non solo la cooperazione tra proprietari interessati, ma anche l'intervento attivo degli enti locali. … non può essere esclusa l'iniziativa dei comuni, intesa a fornire, quanto meno, le linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari.

Quando si parla di cooperazione tra proprietari interessati si intende appunto il caso di edifici, che compongono le unità strutturali, di proprietà di diversi soggetti, non già di diversi edifici facenti parte dell’unità strutturale ed appartenenti al medesimo proprietario.

Se così è, non vi è dunque nessun contrasto tra normativa edilizia e norma fiscale e nel caso di specie ben potrebbe l’interpellante fruire del bonus fiscale per i lavori eseguiti nella propria unità strutturale. 



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