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Ecobonus e Sismabonus al 110 per cento

Gli artt. 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – decreto Rilancio - introducono un nuovo importante strumento nel panorama dei bonus fiscali ed effettuano un’ ampia rivisitazione ed aggiornamento dell’intero sistema dei bonus esistenti.

Pubbl. il 06 giugno 2020 ore 14:19 | ISI

Si tratta del c.d. “superbonus” pari al 110 per cento relativo alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Data la complessità del nuovo strumento e delle correlate disposizioni, la norma prevede l’emanazione di una serie di decreti ministeriali e di provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate; inoltre il dibattito già avviatosi lascia prevedere una serie di possibili modifiche nella fase di conversione in legge.
 
Ci occuperemo di queste novità a partire da questo intervento, tenendo conto che già sono state portate all’attenzione del governo e del parlamento una serie di proposte ed anche di problematiche che necessitano di chiarimento.
 
Da una prima lettura del testo si possono distinguere quattro grandi aree: ecobonus al 110 per cento, sismabonus al 110 per cento, sconto in fattura e trasformazione in credito di imposta, estensione di alcune misure anche ai bonus preesistenti.
 
Il nuovo ecobonus al 110 per cento, previsto dall’art. 119 del D.L n. 34, si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento in primo luogo ad uno dei seguenti interventi, definiti quali interventi “trainanti”:
 
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ecc.
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore ecc. e alla bonifica dell'impianto sostituito.
 
Ai fini dell'ammissione alla detrazione, i suddetti interventi “trainanti”, anche unitamente ad altri interventi “ecobonus”, devono assicurare, nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E).
 
Tale bonus, che fruisce di specifici massimali di spesa, è ripartito in cinque quote annuali di pari importo, anziché in dieci, come avviene per gli ecobonus preesistenti.
 
Per quanto concerne il sismabonus, il beneficio al 110 per cento, previsto dal citato art. 119 del D.L n. 34, ripartito anch’esso in cinque quote annuali (analogamente a quanto previsto dalla disciplina preesistente) si applica ai medesimi interventi oggi previsti e si riferisce alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, con espressa esclusione di quelli ubicati nella zona sismica 4.
 
Come detto, sono i medesimi interventi previsti dai commi da 1-bis a 1-septies, dell’art. 16, D.L. n. 63/2013 (interventi antisismici, interventi che determinano il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore, acquisti di case antisismiche), ma differiscono dai preesistenti per la tipologia dei soggetti ammessi.
 
Uno degli aspetti sui quali si è acceso il dibattito concerne la qualità dei soggetti che possono beneficiare del bonus nella misura del 110 per cento: infatti è prevista l’applicazione agli interventi effettuati:
 
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10 per l’ecobonus;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti similari per interventi realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
 
Il citato comma 10 dispone che per quanto concerne l’ecobonus il beneficio non si applica su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale; in altre parole si applica, nel caso di edifici unifamiliari (le c.d. ville o villette unifamiliari), solo se costituiscono abitazione principale del contribuente.
 
Tralasciando, per il momento la questione – che non riguarda il sismabonus – e che potrebbe essere modificata in sede di conversione in legge del decreto, si possono trarre le seguenti conclusioni.
 
Sono ammessi a fruire del beneficio tutti i soggetti facenti parte di un condominio, anche nella forma di condominio minimo, siano essi persone fisiche ovvero enti o società; se persone fisiche, sia nell’esercizio di impresa, arti e professioni che al di fuori di esse (in pratica e con buona approssimazione, sia con riferimento ad edifici che fanno parte dell’attività imprenditoriale o professionale sia quelli posseduti in qualità di privati).
 
Per i lavori che non riguardano i condominii, invece, sono ammesse solo le persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni, cioè per unità possedute in qualità di privati. Sono invece escluse le persone fisiche nell’esercizio di impresa, arti e professioni, le società e gli enti (fatti salvi i predetti IACP e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa).
 
Tale scelta penalizza senz’altro imprenditori e società che potrebbero effettuare importanti investimenti nel settore. Peraltro, nel caso del bonus per l’acquisto di case antisismiche – cioè nel caso di imprese che effettuano interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, con unità da rivendere entro i 18 mesi - il beneficio spetta agli acquirenti: in questo caso dovremmo ritenere ammesse le persone fisiche che acquistano come privati e quindi al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ma non anche altri soggetti. E’ un punto fondamentale da chiarire.
 
Altro caso attualmente in discussione riguarda interi edifici composti da più unità e posseduti da un unico proprietario. In precedenza, con riferimento ai lavori di “ristrutturazione” relativi alle parti comuni dell’edificio, è stato ammesso al beneficio anche il singolo proprietario, pur non sussistendo un condominio (mancanza di almeno due proprietari), sulla base della considerazione che la nozione di «parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117» del codice civile, vada considerata in senso oggettivo e non soggettivo, riferibile, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Si auspica naturalmente che tale interpretazione venga confermata anche per il superbonus (eco e sismabonus).
 
 


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