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Note Decreto Sisma - Legge 156 2019

Il cosiddetto Decreto Sisma (Legge 156 2019) ha introdotto alcune modifiche sostanziali anche nel DPR 380 2001 e in particolare per quanto riguarda il regime autorizzatorio degli interventi strutturali in zona sismica.

Pubbl. il 22 gennaio 2020 ore 20:17 | ISI

Riportiamo prima di tutto il passa fondamentale della Legge.
 
LEGGE 12 dicembre 2019, n. 156
 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. 
 
Gazzetta Ufficiale n° 300 del 23 dicembre 2019, vigente dal 24 dicembre 2019
 
[ … ]
 
Art. 9-quater. (Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
 
- 1. All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 1:
 
1) alla lettera a):
1.1) al numero 1), le parole: "peak ground acceleration-PGA" sono sostituite dalle seguenti: "accelerazione ag";
1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";
1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";
 
2) alla lettera b):
2.1) al numero 1), le parole: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3";
2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)".
 
 
Cosa cambia?
 
L’art. 94bis era stato inserito con il cosiddetto “Sblocca Cantieri” (Legge 55 2019) e inseriva nel TUE tre differenti tipi d’interventi nei confronti della pubblica incolumità, con conseguenti tre differenti tipi di procedure; il “Decreto Sisma” va a puntualizzare maggiormente le procedure in funzione delle zone sismiche. Vediamo nel seguito di sintetizzare le tipologie d’intervento:
 
- Interventi rilevanti. Interventi su edifici rilevanti o strategici (classe III o IV NTC2018), purchè in zona sismica 1 o 2. Nuove costruzioni complesse o non usuali, purchè in zona sismica 1 o 2. Interventi di adeguamento o miglioramento (§8 NTC2018) su edifici esistenti purchè in zona sismica 1 o in zona sismica 2 limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g.
- Interventi di minore rilevanza. Le costruzioni ordinarie, in tutte le zone sismiche. Gli interventi di riparazione o intervento locale (§8 NTC2018), in tutte le zone sismiche. Gli interventi di miglioramento o adeguamento su edifici esistenti in zona 3 e in zona 2 (limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15g e 0,20g).
- Interventi privi di rilevanza. Gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
 
Solo per gli interventi rilevanti è necessaria la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art 94 TUE).
Attenzione a un aspetto non marginale, introdotto al comma 2 con la legge 55 2019 e ancora non affrontato: la corretta individuazione delle tre tipologie dovrà avvenire mediante linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata; solo in assenza di tali linee guida le Regioni potranno dotarsi di propri strumenti o confermare quelli già in proprio possesso.
 
Le introduzioni al TUE paiono ridurre le possibilità delle Regioni di legiferare sulle materie concorrenti (art 117 comma 3 della Costituzione), in quanto viene specificato che una volta emanate le linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seppure d’intesa con la Conferenza Unificata, le Regioni dovranno adottare provvedimenti di allineamento; rimane in capo alle Regioni la definizione del contenuto minimo del progetto, come da art 93 comma 3 TUE. Restano sicuramente delle zone d’ombra che speriamo si chiariscano al più presto: tempistiche per la definizione delle tre tipologie di rilevanza degli interventi, responsabilità nel transitorio, responsabilità nelle figure professionali, ecc … 


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