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Codici tributo per cessione crediti e sconto in fattura.

Il susseguirsi di interventi normativi ed attuativi in materia di bonus fiscali richiede all’interprete ed agli operatori un continuo lavoro di aggiornamento, con difficoltà, talvolta, di cogliere il quadro d’assieme.

Pubbl. il 21 gennaio 2020 ore 20:17 | ISI

Così, nel corso del 2019, l’art. 10, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ( decreto “crescita” ) ha introdotto il c.d. “sconto” in fattura, vale a dire la possibilità di ottenere, dal fornitore che ha effettuato gli interventi, un contributo di ammontare pari alla detrazione spettante, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta.
 
Lo stesso decreto ha introdotto – al comma 3-ter - per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conse¬guimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’in¬stallazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali sono compresi  gli impianti fotovoltaici (di cui all’art. 16-bis del Tuir, lettera h), la possibilità di cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
 
Successivamente, con Provv. Ag. Entrate 31 luglio 2019, sono state dettate disposizioni di attuazione sia dello sconto in fattura che delle cessioni di credito relativo agli interventi di cui alla lettera h), inclusi gli impianti  fotovoltaici, nonché della cessione del credito relativo all’acquisto delle case antisismiche (di cui mancava la relativa disciplina).
 
Allo stato attuale, lo sconto in fattura è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta, ed è utilizzabile direttamente solo in compensazione. Allo stesso modo il credito ceduto al fornitore di impianti fotovoltaici è utilizzabile esclusivamente in compensazione, così come il credito relativo all’acquisto di case antisismiche può essere ceduto alle imprese che hanno effettuato gli  interventi ovvero ad altri soggetti privati, ed anche per questi è utilizzabile esclusivamente in compensazione. 
 
Tuttavia questi cessionari –  cioè i primi cessionari – oltre ad  utilizzare il credito in compensazione possono cedere a loro volta il credito ad altri cessionari. Viceversa i secondi cessionari possono utilizzare il credito solo in compensazione, ma non possono effettuare un’ulteriore cessione.
 
Infine, con due recentissime risoluzioni, la n. 94/E e la n. 96/E del 20 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo relativi all’utilizzazione in compensazione, che riportiamo per comodità dei lettori; in forma di schema essi sono:

 

"6890” denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto - art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-ter, del D.L. n. 34 del 2019”; Relativo alla cessione del credito ecobonus e del credito per interventi di riqualificazione energetica, inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici, mediante il bonus casa (o ristrutturazioni).
“6891” denominato “SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto - art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013”. Relativo alla cessione del credito sismabonus e per l’ acquisto di case antisismiche.
“6908” denominato “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”; Relativo allo sconto in fattura ecobonus
“6909” denominato “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”. Relativo allo sconto in fattura  sismabonus

 

 
Ai provvedimenti ed alle risoluzioni, si aggiungono i  chiarimenti resi con le  Guide Fiscali dell’Agenzia delle Entrate, quest’anno particolarmente tempestive nell’aggiornamento (le guide sul Bonus ristrutturazioni – che include le novità relative agli impianti fotovoltaici -  e sul Sismabonus sono aggiornate a luglio 2019).
 
Il quadro potrebbe arricchirsi o complicarsi per effetto delle anticipazioni della manovra di bilancio, di cui parleremo a manovra definitivamente approvata.
 
Per connessione di argomento, dobbiamo riferire di un parere reso dall’antitrust – precisamente l’AGCM, acronimo di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – di cui  si sono occupate la stampa e le testate online specializzate; trattasi di un parere – pubblicato nel Bollettino n. 46 del 18 novembre 2019 – sulla cessione del credito relativo agli interventi di risparmio energetico, inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici, di cui si è parlato sopra.
 
L’Autorità si richiama  al p. 5.5 del  citato  Provv. 31 luglio 2019, secondo cui i “ crediti ceduti di cui ai punti 5.1. e 5.2 sono utilizzabili dal cessionario, rispettivamente in cinque [sismabonus] e dieci [interventi relativi ad impianti fotovoltaici] quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.  9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.”.
 
Da tale formulazione emergerebbe una distorsione del mercato, posto che i cessionari del “sismabonus” sarebbero in genere grandi operatori con grande capacità di assorbire i crediti d’imposta, a differenza degli  operatori di impianti fotovoltaici che, essendo operatori di dimensioni minori e già in credito d’imposta, avrebbero meno, se non nessuna,  possibilità di recuperare il credito ceduto.  Da ciò la proposta dell’antitrust di “vagliare opportune modifiche ….., ad esempio, riguardo al caso di specie, prevedendo espressamente, in sede di modifica della norma primaria, l’impossibilità di una compensazione fiscale del credito ceduto senza alcun limite.”.
 
Non è questa la sede né è materia di nostra competenza la valutazione dei profili relativi alla concorrenza del mercato.  Tuttavia non possiamo non rilevare che la premessa dell’AGCM è incompleta.  Il p. 5.5. sopra riportato rinvia ai p. 5.1 e 5.2 del medesimo provvedimento; il p. 5.1 si occupa delle sole case antisismiche e afferma che “i soggetti beneficiari delle detrazioni …  possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni”; analogamente il p. 5.2 che si occupa degli interventi energetici effettuati mediante il bonus ristrutturazioni, afferma che “ i soggetti beneficiari delle detrazioni …..  possono cedere, ……  il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni.”. 
 
In altri termini, entrambe le categorie di cessionari possono utilizzare il credito ceduto direttamente in compensazione ovvero possono cederlo ad altri soggetti; se lo utilizzano direttamente la modalità di utilizzazione è  esclusivamente la compensazione nel mod. F24, senza limitazione di importo se non quella rappresentata dalla quota massima annuale. 
 
In conclusione, dal punto di vista dei contribuenti che si avvalgono dei bonus fiscali,  si auspica che siano aumentati, e non ridotti, gli strumenti a disposizione dei contribuenti stessi;  pertanto eventuali interventi dovrebbero andare semmai nel senso di liberalizzare  le modalità ed i termini  di fruizione dei bonus, anche  ampliando  il novero dei  soggetti cui possono essere ceduti i crediti, dal contribuente al primo cessionario e dal primo cessionario al secondo. 
 
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