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Periodo di competenza delle spese

Una srl ha commissionato interventi di adeguamento e consolidamento antisismico del proprio stabilimento (capannone); i lavori, iniziati nel 2018 si concluderanno nel 2019 e la società ha pagato una somma a titolo di acconto nel 2018. Si domanda a quale periodo di imposta vanno attribuite le spese ai fini della fruizione del sismabonus.

Pubbl. il 17 ottobre 2019 ore 12:50

Le agevolazioni sismabonus sono riconosciute, anche ai soggetti IRES, in relazione a lavori su edifici, adibiti sia ad abitazione che ad attività produttive, ubicati in una delle zone di rischio sismico 1, 2 o 3 di cui all’O.P.C.M.  n. 3274 del 20 marzo 2003. Ai fini della determinazione della agevolazione, tali misure si applicano, in base alla normativa vigente, alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.
 
Il riferimento alla nozione di spesa “sostenuta”, per i soggetti esercenti impresa, va intesa alla luce dei criteri stabiliti dal testo unico delle imposte sui redditi per la determinazione del reddito d’impresa.
 
Una questione relativa al periodo di imposta di fruizione dei bonus per gli esercenti impresa si è posta, inizialmente, con riferimento alla disciplina dell’ecobonus; al riguardo è  stato chiarito, con Circ. n. 36/E del 31 maggio 2007, che: “Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale il disposto secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo;”.
 
La precisazione, facendo riferimento a criteri di carattere generale – l’art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi) – validi per gli esercenti impresa, deve ritenersi valida ai fini anche del sismabonus (vd. la Risp. Ag. Entrate n. 46 del 22 ottobre 2018).
 
In estrema sintesi, l’art. 109 del Tuir dispone che:
 
“2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
 
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;”.
 
Nel caso di srl, trattasi di soggetto in contabilità ordinaria che determina il reddito in base ai criteri ordinari, pertanto, secondo quanto sopra riportato, la spesa si considera sostenuta alla data di ultimazione della prestazione di appalto.
 
Pertanto, con riferimento allo specifico quesito, si deve ritenere che l’agevolazione vada interamente indicata con rifermento al periodo di imposta 2019; non rilevando autonomamente l’acconto che rappresenta un credito e non un costo (spesa).
 
Per completezza, infine, si richiama la citata Risp. n. 46 del 22 ottobre 2018, per segnalare l’orientamento dell’Agenzia delle entrate, secondo cui, nel caso di imprese in contabilità semplificata torna invece applicabile il criterio di cassa, e pertanto la relativa spesa si considera “sostenuta”, ai fini del bonus fiscale, alla data di effettivo pagamento.
 

 



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