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Cessione di crediti: Tipologie di cessionari non ammesse

Con tre distinte risposte ad altrettanti interpelli l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla ammissibilità della cessione del credito corrispondente ai bonus fiscali nei confronti di alcune tipologie di cessionari.

Pubbl. il 02 agosto 2019 ore 12:48

Ricordiamo che le modalità di cessione del credito nei confronti di “altri soggetti privati”, come definiti con i provvedimenti 8 giugno 2017 (sismabonus su parti comuni), 28 agosto 2017 (ecobonus su parti comuni) e 18 aprile 2019 (ecobonus su singoli edifici) non prevedono limitazioni soggettive, se non per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni e (nella quasi totalità dei casi) gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
 
Solo con le due circolari n. 11/E dell’18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2108, è stato specificato che la cessione può essere effettuata ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati”, intendendosi per tali i soggetti diversi dai fornitori, sempreché “collegati” al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
 
Precisa la circ. n. 11/E che: “La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano  effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari”.
 
In relazione a tale quadro, l’agenzia delle entrate ha risposto negativamente ai tre interpelli esaminati, affermando che il credito non può essere ceduto:
- alla società (srl)  della quale il contribuente interpellante è socio e amministratore (Risp. n. 247 del 16 luglio 2019),
- alla ditta individuale dello stesso contribuente, ditta subappaltatrice di alcuni lavori (Risp. n. 249 del 16 luglio 2019),
- ad una società conduttrice dell’unità immobiliare nella quale son stati effettuati i lavori  (Risp. n. 264  del 18 luglio 2019).
 
Ora, va tenuto presente che  l’interpello è uno strumento, previsto dall’art. 11, comma 1, lettera a), della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) mediante il quale il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate chiarimenti riguardanti fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni.
 
La risposta, scritta e motivata, da rendere entro novanta giorni, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente; è chiaro però che la pubblicazione delle risposte serve anche alla generalità dei contribuenti per conoscere il parere dell’amministrazione su di una determinata fattispecie.
 
Le risposte, sopra riportate in sintesi, confermano pertanto l’attuale orientamento dell’amministrazione, non avendo ravvisato l’agenzia quel collegamento previsto dalle citate circolari nn. 11/E e 17/E; infatti  appare evidente che nessun collegamento sussista nel caso della società conduttrice; nessun collegamento al rapporto, cioè ai lavori, sussiste altresì per la società (s.r.l.) di cui il contribuente è amministratore e socio; diverso, e se vogliamo, più interessante è il caso del contribuente che possiede una ditta individuale che partecipa – in subappalto con l’impresa incaricata della realizzazione dei tutti gli impianti – alla realizzazione di parte dei lavori, peraltro solo al prezzo di costo dei materiali (richiamo, a nostro avviso, ad un chiarimento della Circ. 121/E del 1998, sulla detrazione della spesa relativa ai soli materiali acquistati).
 
In quest’ultimo caso peraltro un collegamento con i lavori sussiste mentre manca il requisito proprio della cessione, cioè la terzietà: infatti si tratterebbe di cessione a sé stesso, avente l’effetto di modificare le modalità di fruizione del bonus (detraibile in dichiarazione fino a concorrenza della sola Irpef), trasformandolo da detrazione di imposta a credito di imposta utilizzabile in compensazione anche con altre imposte.
 
A questo punto sarebbe lecito domandarsi se sia invece ammissibile  la cessione, nel caso di lavori eseguiti direttamente da società (es. s.r.l.) amministrata e o partecipata dal contribuente committente dei lavori, sussistendo sia il collegamento diretto (esecuzione dei lavori) sia la terzietà (la s.r.l. è soggetto giuridico diverso dal committente persona fisica).
 

 



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