Home News

Bonus fiscali sotto forma di sconto concesso dal fornitore

Con l’art. 10, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, è stata prevista una nuova modalità di fruizione dei bonus fiscali noti come “ecobonus” e “sismabonus”.

In estrema sintesi viene prevista, in aggiunta alla utilizzazione diretta in dichiarazione dei redditi ed alla cessione del credito (ove ammessa), anche la possibilità di ottenere, dal fornitore che ha effettuato gli interventi, uno sconto sul corrispettivo dovuto, di ammontare pari alla detrazione spettante.

Pubbl. il 22 luglio 2019 ore 00:01 | ISI

Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto (esattamente “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto”), sono definite le modalità attuative delle nuove disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.
 
In attesa pertanto dell’emanazione delle disposizioni di attuazione è utile effettuare talune prime considerazioni. 
 
Le due norme (nuovo comma 3.1 dell’art. 14, D.L. n. 63/2013 per ecobonus e nuovo comma 1-octies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013 per sismabonus), pur essendo sostanzialmente identiche nella formulazione vanno ad inserirsi in un quadro che invece presenta significative differenze tra ecobonus e sismabonus.
 
Ad esempio, mentre per tutti gli interventi “ecobonus” è possibile fruire sia della detrazione diretta in dichiarazione che della cessione del credito, di modo che lo strumento dello sconto si va ad aggiungere alle predette modalità, non altrettanto accade invece per il sismabonus. 
 
Infatti, come è noto, nell’ambito del sismabonus, possono essere oggetto di cessione solo i crediti corrispondenti alle detrazioni d’imposta maggiorate del 75 e dell’85 per cento, previste per i lavori sulle parti comuni di edifici condominiali dai quali conseguano la riduzione di una o due classi di rischio sismico, mentre  non sono ammessi alla cessione del credito gli interventi su singoli edifici o lavori sulle parti comuni che diano luogo alla detrazione nella misura base del 50 per cento.
 
Ne consegue che per tali ultime tipologie di lavori, per i quali non è ammessa la cessione del credito corrispondente al bonus, la modalità dello “sconto”, che spetta invece per tutti gli interventi di adozione di misure antisismiche “di cui al presente articolo (16, n.d.r.)”, costituisce l’unica alternativa alla utilizzazione diretta in dichiarazione.
 
Il secondo elemento degno di particolare attenzione è rappresentato dal fatto che, sia per l’ecobonus che per il sismabonus, il fornitore recupera lo “sconto” concesso in cinque quote annuali; sappiamo che invece il recupero, in caso di cessione del credito, avviene in dieci quote annuali nel caso dell’ecobonus ed in cinque quote annuali per sismabonus.
 
La differenza è significativa, perché potrebbe influenzare la scelta dal parte del fornitore a favore della cessione (ove ammessa) o dello “sconto”.
 
Con riguardo, ad esempio, al bonus combinato “ecobonus - sismabonus”, che ricade sotto la disciplina di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, osserviamo che esso risulta:
- utilizzabile dal contribuente direttamente in dichiarazione in 10 quote annuali,
- ammesso alla cessione del credito al fornitore ovvero a terzi e da questi fruibile in 10 quote annuali;
- ammesso allo “sconto” del fornitore e da questi fruibile in 5 quote annuali.
 
Infine si segnala che in sede di conversione è stata aggiunta la possibilità, per il fornitore che concede lo sconto, di effettuare la successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e di servizi. 
 
Con specifico riferimento alla nuova modalità, il beneficio è riconosciuto – d’intesa tra fornitore e contribuente - sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di ammontare pari alla detrazione spettante.
 
Mentre il dettato normativo pare chiaro – sconto, ad esempio, del 70 per cento, per lavori sismabonus su singolo edificio, a seguito dei quali venga conseguita la riduzione di una classe di rischio sismico – qualche interrogativo dovrà essere risolto in sede di disposizioni di attuazione.
 
Lo sconto, dovendo risultare in fattura, sarà ripartito tra le varie fatture di acconto e saldo.
 
Dovrebbe ritenersi che lo sconto vada commisurato al corrispettivo dovuto in base al preventivo dei lavori oggetto del contratto, accettato e sottoscritto, e via via parametrato sull’ammontare della spesa fino alla fine dei lavori. Il contribuente quindi, a fronte di ciascuna fattura, effettuerà il versamento della somma dovuta (pari alla differenza tra corrispettivo e sconto in fattura), di regola mediante bonifico parlante. 
 
Inoltre, ricordando che il bonus fiscale è riconosciuto in linea di principio per le spese “sostenute” nell’anno solare (cioè secondo il criterio di cassa), dobbiamo ritenere che lo stesso criterio valga anche nel caso dello “sconto” in fattura, e quindi ad esempio, che esso sia riconosciuto a condizione che la fattura sia saldata entro l’anno solare.
 
Naturalmente appare più complesso il caso dei lavori sulle parti comuni, poiché la scelta compete – così come per la cessione – ad ogni singolo condòmino e non al condominio nel suo insieme; si tratterà pertanto di raccordare la parte riconosciuta come sconto (per i condòmini che optano per lo sconto) con quella invece integralmente pagata dai condòmini che utilizzano la detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
 
Se queste sono le prima valutazioni di ordine tecnico sulla nuova disciplina, resta da vedere quali saranno le valutazioni di carattere economico – finanziario. E’ chiaro che essendo lo sconto prefissato per legge e quindi non trattabile, occorrerà prestare attenzione alla predisposizione dei preventivi e degli accordi contrattuali.
 
Torneremo sull’argomento dopo la pubblicazione del provvedimento di attuazione.
 
 

 



Articolo letto 561 volte

COME ASSOCIARSI

Associazione ISI
Ingegneria Sismica Italiana

Sede legale e operativa

via del Colosseo n. 62
00184 Roma (RM)

Contatti

segreteria@ingegneriasismicaitaliana.it

ingegneriasismicaitaliana@pec.it

(+39) 331 2696084

Be social

© 2024 ISI Ingegneria Sismica Italiana. All Rights Reserved . Partita iva: 02562780029 . Codice Fiscale: 96063240186 . Privacy & Cookie Policy