Per rispondere al quesito sono necessarie alcune premesse. La cessione del credito sismabonus è ammessa solamente per i lavori sulle parti comuni di un edificio che diano diritto alle detrazioni maggiorate del 75 e dell’85 per cento, vale a dire quelle relative a lavori da quali conseguano la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe o a due classi di rischio inferiori (fermi restando gli altri requisiti di ubicazione dell’edifico, dei limiti temporali, dei limiti di spesa, delle modalità di pagamento, della documentazione ecc.)
Tralasciamo per il momento la modalità dello sconto in fattura, per il quale a tutt’oggi mancano le disposizioni di attuazione.
E’ pertanto necessario appurare in concreto l’esistenza di un edificio in cui siano presenti almeno due unità funzionalmente autonome (es. 2 appartamenti, ma non 1 appartamento ed 1 pertinenza) secondo le indicazioni della ris. 12 luglio 2007, n. 167, richiamata dalla circ. 13/E del 31 maggio 2019. Al riguardo nel prosieguo si fa riferimento a circolari e risoluzioni la cui validità è confermata dalla predetta circ. n. 13/E.
E’ altresì necessario che i lavori riguardino le parti comuni dell’edifico, aspetto che però è naturale nel caso dei lavori sismabonus, che debbono necessariamente essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici.
Infine non è rilevante il fatto che le distinte unità che compongano l’edifico siano appartenenti ad un unico proprietario (Ris. 12 luglio 2007, n. 167). Il concetto è ribadito al paragrafo “Unico proprietario di un intero edificio” della Circ. n. 13/E e con richiamo alla Circ. 11 maggio 1998, n. 121.
Se dunque nel caso rappresentato dal quesito (“2 unità abitative costituenti un unico corpo di fabbrica”) si è effettivamente in presenza di un unico edificio composto da almeno due unità funzionalmente indipendenti, anche se appartenenti ad un unico proprietario, ed i lavori sismabonus abbiano ad oggetto le parti comuni dell’edificio e facciano conseguire la riduzione di una o due classi di rischio sismico, possiamo ritenere che il credito corrispondente alle detrazioni 75 o 85 per cento possa essere ceduto, secondo le disposizioni di cui al Provv. Ag. Entrate 8 giugno 2017.
Per completezza ricordiamo che la asseverazione attestante la classe di rischio anteriore e successiva ai lavori deve essere presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, in quanto l’asseverazione tardiva non consente di beneficiare, né di cedere, le detrazioni.
Da ultimo si ricorda che la eventuale cessione del credito deve essere comunicata all’agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e di cessione del credito, pena l’inefficacia della cessione stessa.