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Acquisto di case antisismiche anche nelle zone a rischio sismico 2 e 3

Con l’art. 8, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio 2019, e convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, viene disposta l’applicazione dell’agevolazione relativa al c.d. acquisto di case antisismiche anche agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Pubbl. il 02 luglio 2019 ore 00:03 | ISI

Ci si riferisce all’agevolazione di cui all’art. 1-septies, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, e ss.mm., in base al quale:

- qualora gli interventi di cui al comma 1-quater - vale a dire gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche - siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, ed ora anche 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006;

- mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento;

- eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile;

 

le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater - cioè quelle spettanti per gli interventi da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ovvero a due classi di rischio inferiori - spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

 

La detrazione di cui sopra può essere fruita sia da soggetti all’IRPEF sia da soggetti all’IRES, su unità immobiliari di qualsiasi tipologia, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, ripartito in 5 anni. Inoltre i soggetti destinatari della detrazione possono optare, in luogo della detrazione stessa, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità previste per la cessione del credito.

 

E’ evidente la “ratio” della norma, che intende ampliare gli strumenti a disposizione per la riqualificazione antisismica degli edifici in una più vasta area del territorio nazionale, quella cioè più esposta al rischio sismico.

 

In attesa di interpretazioni ufficiali è opportuno porsi qualche interrogativo sulla disciplina transitoria.

 

In base alla vigente disciplina le agevolazioni “sismabonus” di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013, spettano con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021; ora, ancorché il comma 1-septies non rechi alcuna indicazione specifica, deve ritenersi che l’agevolazione in rassegna sia applicabile alle alienazioni delle singole unità immobiliari intervenute entro il 31 dicembre 2021, termine che deve risultare nell'atto pubblico di compravendita.

 

Quanto all’oggetto specifico e all’entità dell’agevolazione si ricorda che la misura della detrazione è stabilita in funzione della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ovvero a due classi di rischio inferiori.

 

Con il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal D.M. D.M. 7 marzo 2017, n. 65, c.d. decreto linee guida, sono state dettate le disposizioni tra l’altro per la fruizione delle agevolazioni di cui all’art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 63/2013. Le stesse disposizioni sono applicabili alle agevolazioni di cui all’art. 16, comma 1-septies (per effetto del richiamo al comma 1-quater operato dal comma 1-septies).

 

In sintesi, pertanto, adempimento essenziale per la fruizione dell’agevolazione è costituito dalla asseverazione, rilasciata dal progettista dell'intervento strutturale, della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato, asseverazione effettuata secondo il modello contenuto nell'allegato B al decreto stesso.

 

A norma dello stesso decreto infine è stabilito che il progetto, contenente la asseverazione, deve essere allegato alla Scia da presentare allo sportello unico. Infine, all’ultimazione dei lavori dovrà essere attestata la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

 

L'asseverazione e le attestazioni di cui sopra, che, in base al decreto, devono poi essere consegnate in copia al committente per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013, saranno consegnate – nel caso dell’agevolazione di cui al comma 1-septies – all’acquirente dell’unità antisismica entro il momento della compravendita risultante dall’ atto notarile.

 

Sulla base della disciplina sopra ricordata sembra possibile giungere alle seguenti conclusioni:

- la norma è entrata in vigore dal 1° maggio 2019 e, dovendo la asseverazione delle classi di rischio essere allegata al progetto, la nuova agevolazione dovrebbe essere riconosciuta per i progetti presentati a decorrere da tale data;

- le alienazioni delle singole unità immobiliari fruiscono del bonus, se risultanti da atto pubblico di compravendita, stipulato entro il 31 dicembre 2021.

 

Ne risulta pertanto che i termini effettivi per beneficiare del bonus nelle zone a rischio sismico 2 e 3 siano piuttosto ristretti. Sarebbe per questo auspicabile la proroga delle agevolazioni “sismabonus” anche oltre il 2021.



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