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Sismabonus: Decreto Crescita anche per le zone a rischio sismico 2 e 3 convertito in Legge

Il Decreto Crescita e' stato convertito in ‎legge con l'approvazione definitiva al Senato dopo che nei giorni scorsi era stato approvato alla Camera. Questa detrazione fiscale deve essere ripartita in 5 rate annuali e la spesa su cui applicare la percentuale non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare.

Pubbl. il 28 giugno 2019 ore 00:03

L’art. 8 del Decreto Crescita (DL 30 aprile 2019, n. 34), convertito in legge alla Camera dei Deputati, ha esteso, nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 2 e 3, le agevolazioni previste dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90.

 

La detrazione fiscale Sismabonus

Nel dettaglio si tratta della possibilità di detrarre il prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore ad Euro 96.000, venduta da imprese di ricostruzione o  ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l’immobile oggetto di successiva alienazione.

 

I benefici Sismabonus previsti dall’art. 46-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, sono così estesi agli immobili situati nelle zone classificate a “rischio sismico 2 e 3”.

Tutto ciò premesso si evidenzia che la detrazione in esame è riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 75 per cento, a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • 85 per cento, a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

 

Le modalità di applicazione del Sismabonus

La detrazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale non può superare, come già scritto in precedenza, il limite di Euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno. La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

 



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