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Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 293/2015: Sbloccati 196,5 milioni dell’annualità 2014 del Piano nazionale di prevenzione sismica.

In Gazzetta Ufficiale l'Ordinanza del Capo della Protezione civile (Ordinanza n. 293 del 26 ottobre 2015) che sblocca l'annualità 2014 del Piano nazionale di prevenzione (Decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009).

Pubbl. il 14 novembre 2015 ore 01:28 | ISI

La Protezione civile, con l'Ordinanza n. 293 del 26 ottobre 2015 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre, ha sbloccato i 195,6 milioni dell'annualità 2014 (c'è sempre un forte ritardo tra annualità e provvedimenti attuativi), l'ultimo anno al livello massimo dei fondi.

 

I fondi provenienti dal «Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» (articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con la legge 77/2009), che, dopo il terremoto dell'Aquila, ha messo a disposizione risorse statali per una politica pluriennale di interventi di mitigazione del rischio sismico su edifici pubblici e privati. L'articolo 11 di tale decreto legge definisce la ripartizione annuale della cifra totale messa a disposizione di 965 milioni di euro spalmati su sette anni. In particolare: 44 milioni di euro per l'anno 2010, 145,1 milioni per il 2011, 195,6 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per poi scendere di nuovo a 145,1 milioni per l'anno 2015 e 44 milioni per il 2016.

 

«La cifra complessiva, i 965 milioni di euro - spiega la Protezione Civile - pur se cospicua rispetto al passato, rappresenta solo una minima percentuale, forse inferiore all'1%, del fabbisogno necessario per il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche. Andando avanti con questo ritmo ci vorrebbero alcuni secoli per completare l'adeguamento strutturale degli edifici pubblici e privati in Italia». «Tuttavia - aggiunge il Dipartimento della Presidenza del Consiglio - assicurare investimenti regolari nel tempo e migliorare la pianificazione urbanistica attraverso gli studi di microzonazione sono due passaggi chiave per migliorare la cultura della prevenzione sismica».

 

L'Ocdpc (Ordinanza del Capo del Dipartimento Protezione Civile) n. 293 del 26 ottobre 2015, «contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2014», in attuazione dell’articolo 11 del  decreto legge 39/2009 regola le modalità di finanziamento degli interventi e delle azioni definendo una ripartizione delle risorse.

 

L’Art 2 definisce la ripartizione della quota annuale del 2014 (pari appunto a 195,6 milioni di euro) come: a) Studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza (16 milioni di euro); b) Interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d'interesse strategico per finalità di protezione civile (170 milioni di euro per gli interventi indicati alle lettere b e c); c) Interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;  d) Altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (8,3 milioni di euro).

 

Le risorse disponibili saranno ripartite tra le Regioni in ragione delle condizioni di rischio dei beni esposti secondo i criteri riportati nell'Allegato 2 dell'Ordinanza. Sarà un successivo provvedimento del Dipartimento Protezione civile a definire una graduatoria sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'Allegato 2.

 

Per il 2014, come per le annualità precedenti (salvo la prima, relativa al 2010), le Regioni devono destinare agli interventi sugli edifici privati da un minimo del 20% a un massimo del 40% del finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro (Comma 6 Art. 2 dell’Ordinanza).

 

Le Regioni definiscono un «quadro dei fabbisogni e dei programmi di attività», e dovranno scegliere i Comuni interessati (Art. 3 dell’Ordinanza). I Comuni concordano con la Regione gli edifici pubblici da sottoporre a intervento antisismico, mentre per gli edifici privati vengono pubblicati dei bandi aperti ai privati.

 

I contributi massimi ai privati riguardano unicamente gli interventi sulle parti strutturali e sono specificati dall’Art. 8 dell’Ordinanza come:

a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari. 



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