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Nasce il Nucleo Tecnico Nazionale per gestire le emergenze post-sisma

A sancire la nascita di questo nuovo organo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014.

Pubbl. il 12 gennaio 2015 ore 01:31 | ISI

Come si legge dal titolo del decreto “Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione”, l’obiettivo è quello di creare un organo in grado di migliorare il sistema di gestione delle operazioni tecniche nell’emergenza post-sismica, garantendo maggiore efficienza soprattutto nelle procedure di mobilitazione di tecnici formati.
 
L’Italia, come si sa è un Paese ad alto rischio “sismico” e gli avvenimenti di questi ultimi anni, hanno messo in luce quanto sia importante e al tempo stesso non sempre facile gestire al meglio la fase di emergenza che segue l’evento sismico. Dopo un terremoto infatti segue tutta un'attività di rilievo finalizzata a individuare, in maniera quanto più rapida, i danni occorsi agli edifici ordinari, strategici e di culto, al fine di valutarne l'agibilità o meno della costruzione dando avvio alle operazioni di messa in sicurezza e/o l’eventuale accesso alla stessa.
 
Un ruolo molto importante quindi quello del Nucleo Tecnico Nazionale di cui potranno far parte solo professionisti aventi precisi requisiti definiti dal Decreto.
 
Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del NTN
 
Secondo il decreto infatti il Nucleo Tecnico Nazionale sarà costituito da un Elenco nazionale di tecnici, in cui potranno confluire gli elenchi istituiti dalle Regioni e quelli gestiti dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, e da altri soggetti istituzionali coinvolti in emergenza in attività tecniche.
 
In particolare la partecipazione al NTN è subordinata all'iscrizione ad uno dei seguenti elenchi, descritti all'art.1 del suddetto decreto:
1. regionale (NT-REG) articolato in due sezioni, regionale (NT-REG – Sez.1) e nazionale (NT-REG – Sez.2), a loro volta suddivisi in liste di tecnici che si differenziano tra organico all'ente regione/provincia Autonoma o dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, appartenenti a organizzazioni di volontariato di protezione civile e tecnici iscritti regolarmente all'Ordine provinciale competente;
2. centrale Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC) articolato anche questo in sezioni, in cui si ritrovano le figure cardine del rilievo post sismico e di messa in sicurezza per ogni ordine e grado, ovvero geologi, ingegneri, architetti, geometri e figure di Protezione Civile (consulenza ed esperti dell'organico di PC);
3. Vigili del Fuoco (NT-VVF).
 
Il riconoscimento delle figure presenti nei suddetti elenchi mette in luce gli aspetti molteplici che devono essere considerati in sede di emergenza, confermando la molteplicità delle competenze in gioco. È riconosciuta , infatti, l'importanza della Coordinazione tra i diversi elenchi, nonchè le modalità di impiego dei tecnici durante le operazioni e il corrispondente regolamento deontologico.
 
Ulteriori competenze
 
I tecnici coinvolti nelle varie attività dovranno, oltre a possedere l’abilitazione alla professione nell'ambito dell'edilizia (ambiti tecnici-strutturali), mantenere aggiornate le proprie competenza, seguendo particolari percorsi formativi aventi la durata minima di 60 ore e relativi ai seguenti temi:
1. modello di Protezione Civile;
2. gestione dell'emergenza;
3. tutela della salute e sicurezza degli operatori ai sensi del d.l. 81/2008 e s.m.i.;
4.comportamento delle strutture durante il terremoto (a questo proposito è contemplata la distinzione tra le costruzioni aventi grandi luci/prefabbricate e quelle ordinarie, nonché un elenco di tecnici apposito per la prima categoria);
5. opere provvisionali;
6. valutazione di agibilità – metodologia;
7. esercitazioni.
 
Si tratta di temi strettamente connessi alle attività che dovranno svolgere all’interno del ruolo richiesto, e che mirano a far comprendere le difficoltà operative delle altre mansioni con le quali dovrà interfacciarsi nelle attività post-sismiche. L'attività di formazione dovrà poi essere seguita da quella di aggiornamento (art. 8 comma 3) e la durata d'iscrizione negli elenchi dei tecnici abilitati sarà di 5 anni e potrà essere rinnovata qualora vi siano i relativi requisiti.
 
Gli strumenti: la scheda AeDES
 
Nello stesso decreto anche l’approvazione della versione aggiornata degli strumenti da utilizzare per svolgere le verifiche di agibilità in emergenza post-sismica, ovvero della “Scheda Aedes per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica” e del relativo Manuale di compilazione, che erano stati pubblicati con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011.
Nel decreto infatti si ribadisce che l'attività di rilievo (art. 10) dovrà avvenire mediante la compilazione della Scheda AeDES, allegata al decreto n. 243 del 18/10/2014 e il cui manuale, denominato “Allegato C”, è presente sul sito della Protezione Civile all'indirizzo www.protezionecivile.gov.it.
 
La scheda corrisponde al 1° livello, ovvero ad un rilievo puramente visivo con una minima conoscenza storica della costruzione, necessario a stabilire il grado di intervento e di messa in sicurezza da apportare alla costruzione. La sua struttura ricalca la scheda AeDes adottata per il rilievo post-sismico di città come L'Aquila ed è suddivisa nelle seguenti sezioni:
 
  1. Identificazione edificio, ovvero toponomastica e dati del proprietario, nonché se si tratta di una porzione di aggregato edilizio la possibilità di individuare la porzione rilevata attraverso un apposito spazio dedicato allo schizzo planimetrico (non è da escludere allegare una planimetria catastale se in possesso);
  2. Descrizione dell'edificio, ovvero dati visibili quali ad esempio: n. piani interrati, volumetria e destinazione d'uso;
  3. Tipologia, ovvero identificazione delle strutture portanti verticali e orizzontali;
  4. Danni ad elementi strutturali e provvedimenti di pronto intervento, valutati mediante un'entità di danno da D4-D5(gravissimo) a D1 (leggero), quindi un indice che deve essere il più oggettivo possibile e, quindi, da questo aspetto, pur banale, l'importanza di una formazione appropriata legata a una certa esperienza operativa;
  5. Danni ad elementi non strutturali e provvedimenti di pronto intervento, ad esempio un comignolo pericolante o un elemento architettonico di decoro, che può essere reso sicuro mediante o una rete di sicurezza o la rimozione di una sua porzione;
  6. Pericolo esterno, ovvero crolli non necessariamente strutturali che potrebbero ad esempio interessare il traffico pedonale e veicolare limitrofo alla costruzione;
  7. Terreno e fondazioni, non si tratta ovviamente di condurre indagini strumentali bensì valutare le caratteristiche che qualificano la topografia del sito (parametro ST delle NTC08)
  8. Giudizio di agibilità.

 

Fonte: Ingenio



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