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In GU del 27/03/2013 il DM 31.07.2012 di Approvazione delle Appendici Nazionali degli EUROCODICI

In Gazzetta Ufficiale n.73 del 27-3-2013 il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 luglio 2012 che reca l''Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici.

Pubbl. il 05 aprile 2013 ore 00:42

 

Le Appendici nazionali contenute nel decreto riguardano i criteri generali di progettazione, (rif. UNI EN 1990:2004), azioni sulle strutture (rif. UNI EN 1991 -1-1-1:2004), progettazione delle strutture in calcestruzzo (rif. UNI EN 1992 -1-1:2005), in acciaio (rif. UNI EN 1993 -1-1:2005), in acciaio-calcestruzzo (rif. UNI EN 1994 -1-1:2005),strutture in legno (rif. UNI EN 1995 -1-1:2005), strutture in muratura (rif. UNI EN 1996 -1-1:2007), progettazione geotecnica (rif. UNI EN 1997 -1:2005), strutture per la resistenza sismica (rif. UNI EN 1998 -1:2007) e strutture in alluminio (rif. UNI EN 1999 1-1:2007).
 
E' incredibile pensare che la pubblicazione in GU avviene 8 mesi!!! dopo la firma del decreto, a quasi 3 anni quanto (settembre 2010) l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici si è espressa favorevolmente in ordine ai Parametri stabiliti nelle Appendici.
 
Mentre quindi tutto il settore delle costruzioni è in attesa della pubblicazione della nuova revisione delle norme tecniche, arriva oggi l'approvazione delle appendici tecniche.
 
 
 
Il testo del DECRETO
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
di concerto con
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
e con 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  DELLA PROTEZIONE CIVILE
 
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante: «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante: «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 recante: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visti gli articoli 54 e 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed in particolare gli articoli 52, 60 e 83;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile in data 14 gennaio 2008 recante: «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2008, n. 29, S.O. n. 30, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile in data 15 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 novembre 2011, n. 270;
Vista la circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S. LL.PP., recante: «Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 febbraio 2009, n. 47, S.O. n. 27;
Vista la direttiva 21 dicembre 1988, n. 89/106/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante: «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il regolamento (CE) 9 marzo 2011, n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, recante: «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 2007, n. 74, S.O. n. 87;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante: «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 maggio 2007, n. 117;
 
 
Considerato che le nuove norme tecniche per le costruzioni, approvate con il citato decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, al Capitolo 1 «Oggetto», terzo capoverso, circa le indicazioni applicative per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, stabiliscono che per quanto non espressamente specificato dalle stesse nuove norme tecniche per le costruzioni, ci si puo' riferire a normative di comprovata validita' e ad altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12 e che, in particolare, quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validita' e forniscono il sistematico supporto applicativo delle medesime norme; 
Considerato che il Capitolo 12 »Riferimenti Tecnici» delle nuove norme tecniche per le costruzioni, approvate con il citato decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, al primo capoverso, stabilisce che per quanto non diversamente specificato nelle stesse nuove norme tecniche per le costruzioni si intendono coerenti con i principi alla base delle stesse, le indicazioni riportate negli Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali o, in mancanza di esse, nella forma internazionale EN;
Considerato che la citata circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S. LL.PP., conferma, relativamente al Capitolo 12 delle nuove norme tecniche per le costruzioni, approvate con il citato decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, che gli Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN costituiscono un importante riferimento per l'applicazione delle nuove norme tecniche;
Considerato che per l'uso degli Eurocodici Strutturali e' quindi necessario siano definiti in Appendici Tecniche i Parametri nazionali che definiscono i livelli di sicurezza delle opere di competenza degli Stati membri;
Considerato, pertanto, che gli Eurocodici, con le relative Appendici Nazionali, forniscono il sistematico supporto applicativo delle nuove norme tecniche per le costruzioni, approvate con il citato decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, qualora espressamente richiamati ovvero per aspetti tecnici non espressamente o completamente trattati nelle stesse, nel rispetto dei principi e dei livelli di sicurezza delle medesime nuove norme tecniche per le
costruzioni;
 
 
Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2003 relativa all'applicazione e all'uso degli Eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione, notificata con il numero C(2003)4639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 19 dicembre 2003, n. L 332, ed in particolare il punto 2, ai sensi del quale gli Stati membri dovrebbero fissare i parametri da utilizzare sul loro territorio quali «parametri
specificati a livello nazionale»;
Considerato che si e' ritenuto di stabilire, ai sensi del punto 2 della citata raccomandazione dell'11 dicembre 2003, le Appendici Nazionali che indicano detti «parametri specificati a livello nazionale» degli Eurocodici strutturali, al fine di dare piena attuazione alle nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con il citato decreto ministeriale del 14 gennaio 2008;
Visti i pareri n. 98 del 24 settembre 2010 e n. 4 del 25 febbraio 2011 con i quali l' Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici si e' espressa favorevolmente in ordine ai Parametri stabiliti nelle allegate Appendici Nazionali agli Eurocodici;  
Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 10 maggio 2012, ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto
Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro: 
Decreta: 
Articolo unico 
 
Sono stabiliti i Parametri tecnici di cui alle Appendici Nazionali agli Eurocodici riportate negli allegati che formano parte integrante
del presente decreto, ed i cui riferimenti sono elencati nella seguente tabella.
 
Parte di provvedimento in formato grafico
 
www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf
 
Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 31 luglio 2012 
 
Il Vice Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti 
Ciaccia 
 
 
Il Ministro dell'interno 
Cancellieri 
 
 
Il Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile 
Gabrielli
 
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 323  


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