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Il 'Falso mito della sicurezza' delle infrastrutture

Recentemente Edilizia e Territorio ha pubblicato una riflessione dell'ing. Pietro Baratono, Provveditore alla OO.PP. Lombardia ed Emilia-Romagna, dedicata al 'Falso mito della Sicurezza' delle infrastrutture proponendo una revisione dell'impianto normativo, partendo dal DPR 380/01 fino alle norme tecniche.

INGENIO ha intervistato il Provveditore per approfondire il tema.

Pubbl. il 19 marzo 2020 ore 20:15 | Andrea Dari & Pietro Baratono

Sicurezza delle infrastrutture: un falso mito?
 
Provveditore, di recente ha pubblicato su Edilizia e Territorio una sua riflessione sulla sicurezza delle infrastrutture e ha parlato di falso mito.
Perché ha parlato di falso mito della sicurezza?
 
Perché la stessa regola cogente, il DPR 380/01, all'articolo 64, stabilisce che  "La realizzazione delle opere ..., deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità". Le norme tecniche prevedono invece una valutazione della sicurezza basata su un approccio convenzionale basato sulla statistica e sull'affidabilità, pertanto non si può non riconoscere che le due cose siano in contraddizione e che la sicurezza certa o assoluta è un falso mito.
 
Le norme tecniche del 2005 invece, in modo innovativo, stabilivano che "I livelli di sicurezza devono essere scelti dal Committente e dal Progettista, di concerto, in funzione dell'uso e del tipo di struttura, della situazione di progetto, nonché in funzione delle conseguenze del danno o del collasso, con riguardo a persone, beni e possibile turbativa sociale, come anche del costo delle opere necessarie per la riduzione del rischio di danno o collasso.". Un approccio più corretto: purtroppo anziché modificare la norma primaria, si è scelto di eliminare questa innovazione. Le conseguenze si vedono ad ogni incidente, quando in modo spesso incoerente si lega il concetto di "sicurezza" a quello di "certezza".
 
Per questo parlavo di una definizione della sicurezza come "la soglia minima accettabile di rischio scelto sulla base delle conseguenze del danno o del collasso sulle persone e sui beni", definizione peraltro condivisa a livello internazionale.
 
Esiste una sicurezza assoluta che un ponte non crolli? 
 
Lei sostiene che non esiste una probabilità di collasso nulla e che si dovrebbe quindi tenere conto di curve di affidabilità. Quindi non possiamo aspettarci la sicurezza assoluta che un ponte non crolli?
 
Socrate affermava che l'unica certezza fosse quella di non sapere. Le norme introducono una sicurezza convenzionale attraverso i coefficienti di sicurezza parziali, basati su considerazioni affidabilistiche, di cui si parla ad esempio nell'Eurocodice 0. 
 
In generale, la verifica di sicurezza, che è l'obiettivo, può essere rappresentata dalla relazione:
 
Pc < Pac = 10^-a      
 
dove Pac rappresenta il valore accettabile per la probabilità di collasso, ed a è la misura della sicurezza, dove per i valori ammissibili di a le Norme Tecniche del 2005 introducevano valori ammissibili indicativi, lasciando libertà al Progettista di utilizzare anche altre norme. Questo si è sempre fatto ad esempio nelle opere marittime, mai normate specificatamente, dove il Progettista poteva prendere a riferimento norme o letteratura scientifica (di regola lo Shore Protection Manual americano), a seconda della propria sensibilità. In altre parole, assumeva scelte consapevoli, basandosi sulle best practices internazionali e sulla propria esperienza: faceva cioè l'ingegnere, assumendosi le proprie responsabilità.
 
Durabilità delle opere: qual è il reale significato?
 
Quale è il significato di "resilienza" nelle costruzioni e quanto è importante?
 
Più che di "resilienza" le norme parlano di durabilità, che dovrebbe essere definita come la conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture nel tempo, ovvero una proprietà essenziale affinché la soglia minima accettabile di rischio possa essere garantita durante tutta la vita utile di progetto dell'opera. La durabilità come noto è funzione dell'ambiente in cui la struttura vive e del numero di cicli di carico cui la struttura potrà essere sottoposta. La durabilità si ottiene in vari modi, o utilizzando materiali di ridotto degrado oppure assegnando dimensioni strutturali maggiorate necessarie a compensare il deterioramento prevedibile durante la vita utile di progetto, oppure mediante procedure di manutenzione o di sostituzione programmata.
 
Classificazione del rischio nelle costruzioni: cos'è e chi lo stabilisce?
 
Nel suo articolo ha parlato di "classificazione del rischio", di cosa si tratta? È già normata?
 
Il tema di come rappresentare il rischio a fini decisionali, ossia individuare i parametri che lo caratterizzano in relazione alle finalità della valutazione e della rappresentazione del rischio, è stato trattato in modo scientifico nell'ambito della classificazione del rischio delle costruzioni esistenti che ha dato luogo al sismabonus, e sarà trattato nello stesso modo nelle future Linee Guida per la classificazione del rischio per ponti e viadotti. 
 
Ora si tratta di fare un passo avanti, ovvero utilizzare il parametro legato al rischio nel progetto di un'opera.
 
Il rischio, come ben noto, si manifesta attraverso le conseguenze che le possibili azioni possono produrre. Tali conseguenze sono sia economiche, sia sociali e dovrebbero essere prese in considerazione assieme. 
 
Le conseguenze economiche sono fondamentalmente determinate dai danni alla costruzione stessa, che si traducono nei cosiddetti costi diretti, nonché dai danni ai contenuti, agli impianti e alle attività che si svolgono al suo interno. 
 
Le conseguenze sociali, sostanzialmente legate ai contraccolpi psicologici, alle lacerazioni del tessuto sociale e ad altri aspetti che possono avere riscontri anche molto negativi nel breve, medio e lungo termine, sono, in maniera preponderante, riconducibili ai danni alle persone, ossia ai morti e ai feriti che sono provocati dall'insuccesso.
 
Il rischio, come è noto, dipende da tre fondamentali fattori: la pericolosità del sito, la vulnerabilità della costruzione e l'esposizione delle attività, dei beni e delle persone presenti permanentemente, periodicamente o solo saltuariamente nella costruzione.
 
La classificazione del rischio (volutamente non si parla di quantificazione), necessaria a definire le conseguenze che le azioni (terremoti, traffico, carichi eccezionali) possono determinare in futuro, può essere riferita alle caratteristiche intrinseche di resistenza della costruzione oppure direttamente ai danni producibili, ovvero direttamente al rischio (sismico, geotecnico, idraulico ecc). Va sottolineato che soprattutto la pericolosità del sito e l'esposizione sono grandezze che hanno caratteristiche di forte aleatorietà e non sono esattamente conoscibili; di conseguenza anche i risultati che si ottengono saranno affetti da una significativa variabilità statistica, dunque da non trascurabile incertezza.
 
Per questo è opportuno che la classificazione, seppur riferita a un preciso parametro, avvenga per fasce di valori, ossia per classi di rischio, così come è stato previsto per il sismabonus e per le future già citate Linee Guida per i ponti.
 
Controllo e manutenzione sono sufficienti a garantire la sicurezza delle opere nel tempo?
 
Esiste un punto in cui non c'è attività di manutenzione che possa consentire di garantire la sicurezza minima dell'opera? Mi spiego meglio, attraverso il controllo e la manutenzione opere importanti come i ponti progettati dai grandi ingegneri sarà sempre possibile garantirne la loro sicurezza nel tempo? 
 
Il piano di manutenzione di un'opera in fase di gestione della stessa, unitamente alle procedure per la garanzia della qualità, i controlli ed i piani di qualità in fase costruttiva sono gli strumenti essenziali per l'affidabilità sostanziale delle opere strutturali. 
 
Oggi poi il Building Information Modeling, che è una moderna metodologia di approccio al processo di concepimento, realizzazione e gestione dell'opera basata su strumenti e piattaforme tecnologiche, unitamente  alle procedure di project managing, consentono di modellare con precisione  il cespite e di gestirne la manutenzione per il tempo di vita previsto in progetto, compresa la sostituzione programmata. 
 
In questo modo è possibile la valutazione nel tempo degli oneri finanziari necessari per il mantenimento delle prestazioni previste in progetto. Ciò non vuol dire che il tempo di vita sia infinito, vuole solo significare che il gestore sarà in grado di programmare nel tempo le proprie azioni, senza arrivare, come oggi, in fase emergenziale.
 
Occorre cambiare le norme per migliorare manutenzione e sicurezza delle opere?
 
Spesso gli imprenditori chiedono più infrastrutture. Lo stato non dovrebbe prevedere un piano economico dedicato specificatamente alla manutenzione ordinarie e straordinaria che consenta di verificare se possiamo "permetterci" una nuova infrastruttura, non per i costi di costruzione ma per quelli conseguenti di gestione ?
 
Questo è un tema fondamentale, che viene comunque valutato quando si operano scelte infrastrutturali importanti. Ne è testimonianza il contratto di programma delle ferrovie e di ANAS, che tiene conto degli investimenti necessari in manutenzione quando si programma una nuova opera. Il CIPE poi tiene conto di entrambi i Programmi ai fini della decisione finale; questo meccanismo teoricamente virtuoso consentirebbe di operare delle scelte consapevoli da parte dello Stato e degli Enti locali.
 
Purtroppo siamo arrivati fin qui senza una adeguata conoscenza, programmazione e manutenzione, anche in quanto le norme, prima del 2005, nulla prescrivevano relativamente ad una valutazione della sicurezza (residua) di un'opera, concepita con vecchie norme ed in uno stato di conservazione spesso sconosciuta.
 
Proprio perché si pensava, parafrasando il DPR 380/01, che le norme assicurassero "la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità" nessuno si è mai preoccupato davvero della diminuzione delle prestazioni delle opere nel tempo. 
 
Ricordo addirittura che le norme prescrivevano in zona sismica, per le nuove costruzioni o per gli adeguamenti sismici, il rispetto di una altezza massima in funzione della larghezza stradale, ed una richiesta di deroga al Consiglio Superiore nel caso si mettesse mano alle strutture esistenti per un adeguamento sismico senza che fossero rispettate queste distanze. Spesso il parere era negativo, con la diretta conseguenza che il proprietario non adeguava sismicamente la struttura, altrimenti avrebbe dovuto abbassare la quota dell'edificio e perdere in volumetria, e quindi il rischio per i cittadini rimaneva alto e la sicurezza non era "garantita". Un totale controsenso.
 
Dobbiamo quindi cambiare con decisione l'impianto normativo, partendo dal DPR 380/01 fino alle norme tecniche, introducendo il concetto di rischio, di progettazione consapevole e separando gli aspetti legati alla sicurezza (coefficienti parziali e coefficienti incasellati degli Eurocodici) dalle disposizioni relative al calcolo, che in gran parte del mondo trovano giusta collocazione nel contratto.
 
Si chiama delegificazione, certamente dovrà essere graduale, ma credo sia assolutamente necessaria.
 


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