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Cessione dell’intero importo ad unico soggetto cessionario

Con la Risp. n. 481 del 13 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito alla cessione del credito “ecobonus” derivante da lavori condominiali di riqualificazione energetica. Il chiarimento è interessante anche perché le medesime conclusioni si applicano alla cessione del credito “sismabonus”.

Pubbl. il 02 dicembre 2019 ore 14:45

In sintesi, un condòmino, comproprietario unitamente ad altri soggetti di un’unità immobiliare, chiede se i diversi comproprietari possono acquisire il credito spettante ad un altro condòmino in relazione ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di un edificio condominiale. Risulterebbe infatti rispettato il requisito del collegamento con i lavori da parte dei vari condòmini.
 
All’interpello l’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente, affermando che, sulla base delle espressioni letterali del Provv. Ag. Entrate 28 agosto 2017, la “prima” cessione può essere effettuata per l’intero importo e ad un solo cessionario.
 
Questo è il principio desumibile dalla risposta e che si segnala ai lettori ed utenti interessati alla cessione del credito, ecobonus e/o sismabonus.
 
Nel prendere atto delle conclusioni dell’Agenzia, non possiamo esimerci dal fare qualche valutazione critica.
 
Si è detto che l’Agenzia si basa sul testo letterale di cui ai punti 3.2 (il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata ….) e 3.3 (il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito …) del citato Provvedimento.  La conclusione operativa, desumibile dalla risposta, è che il 1° cedente può (deve) cedere l’intero credito ad un solo condòmino (uno dei comproprietari); il cessionario (il primo comproprietario) può invece cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti collegati ai lavori, quali ad esempio gli altri comproprietari della sua unità.
 
Se così è, si perviene allo stesso risultato chiesto nell’istanza, non già in modo diretto (dal cedente direttamente ai diversi comproprietari) ma indiretto, con una doppia cessione, dal 1° cedente ad un singolo comproprietario e da questi, con successive cessioni agli altri comproprietari. Quello che è vietato in modo diretto, sarebbe invece ammesso in modo indiretto. Quello che si potrebbe ottenere in modo diretto, si dovrà ottenere in modo più tortuoso, con una doppia cessione. Ci sfugge la ratio della norma.
 
Anche perché potrebbe verificarsi il caso contrario, cioè di due comproprietari di un’unità immobiliare nella veste non di acquirenti, ma di cedenti del proprio credito; in questo caso non dovrebbe essere dubbio che ciascun comproprietario possa cedere il proprio credito ad uno o più soggetti collegati.
 
Si dovrebbe tener presente che queste situazioni possono riguardare spesso lavori condominiali medio – piccoli, per i quali contribuenti “incapienti” o con poca capienza devono comunque partecipare alla spesa senza averne il beneficio fiscale. Spesso non c’è fornitore o altro soggetto finanziatore interessato all’acquisto del credito, e quindi la cessione tra condòmini può essere l’unico modo per poter finanziare e sostenere la spesa.
 
Ma potrebbe verificarsi un’altra ipotesi, cioè che per un lavoro sulle parti comuni con detrazione del 65%, ad es. per 1000 euro, il fornitore dei lavori sia disposto ad accettare 500 euro mediante cessione del credito e 500 in denaro. Se tutti i condomini fossero interessati alla cessione (quindi per una cessione di 650 euro), dato l’obbligo di cedere l’intero credito, solo alcuni di essi potrebbero cederlo per intero, anziché cederlo tutti pro-quota fino al raggiungimento dell’importo concordato. Anche in questo caso il risultato sembra discutibile, forse non in linea con le finalità della normativa sulla cessione dei  bonus, che a noi sembrano quelle di rendere accessibili a tutti il sostenimento delle spese per interventi energetici e antisismici.
 
Tornando al contenuto della risposta, dobbiamo partire dalla circostanza che il legislatore nulla ha disposto in merito, ed ha demandato all’agenzia di definire le modalità di attuazione delle disposizioni del “presente” comma; ora le modalità di attuazione ben possono definire alcuni aspetti con soluzioni improntate a praticità di gestione e di controllo, ma restando attente a non incidere o limitare il diritto di cessione riconosciuto dal legislatore.
 
Tornando alla locuzione “intera detrazione” in realtà, il punto 3.2, dispone che “Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile”.
 
Tale disposizione sembra riferita alla determinazione dell’importo massimo che il condòmino può cedere (importo stabilito sulla base della delibera o delle spese sostenute), più che ad un obbligo di cessione dell’intero importo.
 
Tanto è vero, che nel Provvedimento 18 aprile 2019, relativo alla cessione del credito d’imposta per lavori su singole unità, manca una analoga previsione.
 
In conclusione, si auspica che, con tali osservazioni, la questione della cessione del credito possa essere riesaminata.
 
Resta inteso che allo stato attuale si raccomanda di attenersi ai chiarimenti resi con la citata Risp. Ag. Entrate n. 481 del 13 novembre 2019, al fine di non incorrere in possibili rilievi da parte dell’Agenzia stessa.
 

 



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