Per quanto riguarda le norme di attuazione si ricordano il Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 con il quale sono state definite le modalità di opzione ed applicazione dello “sconto in fattura”. Si ricorda inoltre il Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 (pubblicato sul sito il 19 aprile 2019), con il quale sono state disciplinate le modalità di cessione del credito “ecobonus” per lavori su singole unità (cioè diversi dai lavori sulle parti comuni).
In allegato a tale ultimo Provvedimento è riportato un modello denominato “Comunicazione cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica”. Tale modello, riguardando appunto la cessione del credito “ecobonus” per lavori su singole unità non ha diretto riflesso sul sismabonus.
Ebbene, con riferimento al sismabonus, appare utile riepilogare la situazione oggi vigente, sotto il profilo della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Lavori sulle parti comuni:
Sismabonus base
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50%
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No cessione
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Sì sconto
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Sismabonus maggiorato
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75 - 85%
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Sì cessione
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Sì sconto
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Ecobonus sismabonus combinati
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80 - 85%
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Sì cessione
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Sì sconto
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Lavori su singole “unità”:
Sismabonus base
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50%
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No cessione
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Sì sconto
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Sismabonus maggiorato
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70 - 80 %
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No cessione
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Sì sconto
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Acquisto di case antisismiche:
Sismabonus
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75 - 85%
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Sì cessione
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Sì sconto
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Confrontando le tabelle con quanto sopra affermato, possiamo constatare che non vi è nessun intervento “sismabonus” rientrante nella predetta comunicazione, relativa alla cessione del credito ecobonus su singole unità immobiliari.
Tuttavia, con il predetto Provvedimento del 31 luglio 2019, è stato predisposto un nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari”, che accorpa in un unico modello le comunicazioni:
- sia di cessione del credito che di sconto in fattura;
- sia ecobonus che sismabonus;
- su singole unità immobiliari;
e che va a sostituire il predetto modello del 18 aprile (che può essere utilizzato in via transitoria fino al 31 dicembre 2019).
Il nuovo modello, anche se apparentemente elementare nella compilazione, potrebbe risultare in alcuni casi poco chiaro; sarebbe stato forse preferibile avere uno specifico modello per le cessioni dei crediti ecobonus ed uno specifico modello solo per sconto in fattura ecobonus o sismabonus.
Altresì, la stessa dicitura di “interventi di ….... effettuati su singole unità immobiliari”, da intendersi in contrapposizione agli interventi sulle parti comuni, non è del tutto precisa con riferimento al sismabonus.
Come è noto, gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Ne consegue che gli interventi da indicare in questo modello sono quelli - diversi da quelli sulle parti comuni dell’edificio condominiale - relativi ad un’intera unità (una villetta, un edificio, un capannone, ecc.); per l’acquisto di case antisismiche invece si può riferire a singole unità di un medesimo edificio ristrutturato.
Il modello prevede la barratura della casella A (cessione del credito) o B (contributo sotto forma di sconto) e la casella (una sola) contenente la descrizione dell’intervento.
In conclusione, per quanto concerne il sismabonus, andrà compilata:
- la casella 12, per gli interventi antisismici con detrazione del 50%, con unica opzione possibile quella dello sconto in fattura;
- la casella 13, per gli interventi antisismici con detrazione del 70%, con unica opzione possibile quella dello sconto in fattura;
- la casella 14, per gli interventi antisismici con detrazione dell’80%, con unica opzione possibile quella dello sconto in fattura;
- la casella 15, per acquisto di case antisismiche , con detrazione del 75 %, con possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
- la casella 16, per acquisto di case antisismiche, con detrazione dell’85%, con possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.