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Circolare Agenzia delle Entrate su cessione credito

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicatouna risoluzione, la n.84 del 5 dicembre 2018, fornendo ulteriori chiarimenti sulle procedure riguardanti la cessione del credito di imposta. In essa si si precisa in particolare che l’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in base a quanto previsto dall’art. 7 del d.P.R 131/86, secondo cui “per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso, se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa”.

Pubbl. il 08 dicembre 2018 ore 01:08

La Risoluzione conteine inoltre ulteriori chiarimenti circa il momento dal quale il credito da parte del cessionario diventa utilizzabile e sulla necessità o meno che ladichiarazione dei redditi del cedente sia stata preventivamente presentata; a talò proposito si riporta qui in sintesi quanto chiarito (o, per meglio dire, ribadito) dall'AdE nel testo della risoluzione.
 
Il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o può cederlo in tutto o in parte, dopo che lo stesso credito è divenuto disponibile dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate.
 
Quanto alle modalità da seguire per la corretta cessione del credito, esse prevedono una procedura di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei condomini che vi provvedono attraverso l'amministratore del condominio o, qualora non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato. Pertanto non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito in quanto la normativa non detta regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata. Come detto, è condizione di efficacia della cessione la comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato. Ai fini dell’imposta di registro, dunque, non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione. 
 


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