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Reato Antisismico: indipendente dalla natura dei materiali impiegati e delle strutture realizzate

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione: Il reato antisismico è determinato dal pericolo per la pubblica incolumità.

Pubbl. il 22 agosto 2015 ore 00:28

La legge antisismica prescrive a chiunque in zona sismica intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni di darne il preavviso alle autorità competenti con domanda cui deve essere unito il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori. Tale norma non limita l’obbligo di presentare gli atti progettuali in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle opere da eseguire, tanto meno, ne esclude alcuna, per l’ovvio fine di rendere possibile il controllo preventivo e documentale dell’attività edilizia nelle zone sismiche. Per questa ragione, la giurisprudenza ha, da sempre, sostenuto che ricorre il reato antisismico nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell’obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico (art. 94, DPR 6 giugno 2001, n. 380) e senza la preventiva autorizzazione scritta dal competente ufficio tecnico della regione, a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture.

 

Questo quanto espresso da una recente sentenza della Corte di Cassazione.  L’art. 6 del DPR n. 380/2001, nell’individuare gli interventi rientranti nell’attività di edilizia libera, al primo comma fa espressamente salvo il rispetto “delle norme antisismiche”. Le disposizioni in materia antisismica di cui al D.P.R. 6 maggio 2001, n. 380, infatti, si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa “comunque” interessare la pubblica incolumità, a prescindere dalla natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. La questione affrontata dalla Cassazione, nella sentenza presa in esame, si riferisce alla configurabilità del reato antisismico, nel caso di opere che, pur non qualificabili nell’accezione comune di “costruzioni, possono tuttavia rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.

 

La vicenda processuale segue l’ordinanza con cui il tribunale rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di un’area adibita a resort e delle opere presenti. Il sequestro riguarda un procedimento per violazioni edilizie, antisismiche e ambientali contestate al legale rappresentante di una ditta, divenuta acquirente nel 2012 dell’intero compendio e promotrice di una iniziativa di riqualificazione.

 

Per la Cassazione la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti (art. 93 DPR n. 380/2001) non riguardano solo le costruzioni, ma anche altri interventi (riparazioni e sopraelevazioni) ed, inoltre, l’art. 94 richiede, in caso di “inizio lavori” nelle località sismiche la preventiva autorizzazione scritta: la norma,  dunque, ha una portata ampia. Nel caso esaminato, il Tribunale, attraverso un accertamento di fatto, aveva affermato che l’area è classificata a rischio sismico e che pertanto le case in legno,  anche se non sono nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3 DPR 380/2001” rientrano nel perimetro di efficacia degli artt. 93 e ss. DPR n. 380/2001, disposizioni non rispettate. 



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